In G.U. la clausura natalizia che mette sullo stesso piano Roma e piccoli Comuni

Incredibile ma vero, proprio realtà romanzesca. E grande ingiustizia

(GdS) Dalle Alpi alle Piramidi, meglio dalle Alpi a Punta Sottile in Lampedusa, il punto più meridionale d'Europa, più o meno gli stessi commenti alla notizia che Natale, Santo Stefano, Capodanno si debbono trasformare in altrettante celle. Dietro le sbarre virtuali ma comunque di una gattabuia rigorosa, a caro prezzo (minimo 400 € + 130 se ci è in auto, più quelli per via del penale), per chi avesse la rischiosa e inopinata idea di evadere, tutti gli italiani dai bambini ai bisnonni.
Il 'principe' si degna di concedere l'esenzione ai sudditi che devono lavorare - ma devono comprovarlo - a chi è in situazioni di necessita' (ma devono comprovarle) - ovvero per motivi di salute - (ma vanno comprovati). Concessa la deroga resta la regola che vale per tutti in ugual misura. Vale per chi abita con altri 29 nel Comune di Morterone come per i milioni che abitano a Roma. Un capolavoro secondo solo all'altra invenzione rocambolesca, quella che la sera dell'ultimo dell'anno chi è in un albergo la cena la dovrà fare in camera. Le suites resteranno vuote perchè chi ne usa sarà a far festa in qualche veglione alle Bahamas o anche solo in Svizzera. Si pensi dunque alla tristezza d'un simile cena in 20 metri quadrati di cella. 
Sarebbe buona cosa venire a sapere l'identità di quello dell'esercito di consulenti del Governo che si è spremute le meningi fino a pervenire a questi mirabolanti successi.

Facciamo un regalo ai lettori, lo stralcio dalla Gazzetta Ufficiale. Ipse dixit:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Il Presidente decreta

art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
.........................

4. Ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al  6  gennaio  2021  e'  vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in  entrata  e in uscita tra i territori di diverse regioni o province  autonome,  e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi  gli  spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla propria residenza,  domicilio  o  abitazione,  con  esclusione  degli spostamenti  verso  le  seconde  case  ubicate  in  altra  regione  o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e  del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si  applicano i predetti divieti.

Angolo delle idee