2 10 dal CCCVa D'interesse generale: 1) "DECRETO SU PERCORSO FORMATIVO GESTIONE CANI - GAZZETTA UFFICIALE N.19 DEL 25 GENNAIO 2010 - NUOVI COMPITI PER GLI ENTI LOCALI". PROPRIETARI DI CANI, ATTENZIONE!

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2010 del decreto 26 novembre 2009 diventano operativi i criteri organizzativi dei percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Il decreto in esame prevede, tra l'altro che, i Comuni in collaborazione con le Aziende sanitarie locali organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di patentino, a tal fine avvalendosi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

Le spese per la realizzazione dei percorsi formativi saranno a carico dei proprietari dei cani e saranno organizzati dai comuni, in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL, cui spetta l'onere di stabilire in quali casi il percorso formativo è obbligatorio.

Si riportano di seguito alcune delle prescrizioni già obbligatorie contenute nella citata ordinanza del 3 marzo 2009:

• utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

• portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

• affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

• acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

• assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

• raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, quando conducono l'animale in ambito urbano;

• sono vietati tutti i comportamenti che possano esaltare l'aggressività del cane, come addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle orecchie, la rescissione delle corde vocali o altri interventi chirurgici: questi sono consentiti solo nel caso abbiano finalità curative, altrimenti sono da considerarsi maltrattamento e puniti dalla legge penale.

(dal sito del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali)

CCCVA