Soldi delle multe, Che se ne fa? Bisogna renderne conto burocraticamente

In Gazzetta Ufficiale, data odierna ovvero 28.2.2020 abbiamo trovato: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 30.12.2019. Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita'. (20A01017) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2020)Un Decreto in 5 articoli che va ad aumentare il carico di lavoro burocratico e che ha il fine ben preciso ovvero che i Comuni non possono fare cassa con i soldi delle multe, specie quelle per velocità eccessive. Viene infatti richiesta ai Comuni una relazione annuali sulle sanzioni amministrative e su come siano stati spesi questi soldi non per fare cassa ma per obbedire alle norme in materia.
Stralciamo:
2. La relazione deve contenere:
    a) informazioni generali;
    b)  l'entita'  dei   proventi   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie di cui all'art. 208,  comma  1,  ed  all'art.  142,  comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    c)  informazioni  dettagliate  relative  alla  destinazione   dei
proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.
208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  dei
proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  di
velocita' di cui all'art. 142, comma  12-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo;
  3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1  e
2 sono riportate nel modello di relazione di cui  all'allegato  A  al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
  4. Sono tenuti ad  inviare  la  relazione  gli  enti  locali,  come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
  5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31  maggio  di  ogni
anno ed e' riferita ai  proventi  delle  sanzioni  relative  all'anno
precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato  derivante
dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma  1  e  142,
comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  Gli
enti locali devono tenere distinti i proventi in generale  da  quelli
derivanti da accertamenti delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di
velocita'.  Questi  ultimi,  inoltre,  devono  essere   ulteriormente
suddivisi tra:
    a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
    b) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su
strade non di proprieta' dell'ente locale  da  cui  dipende  l'organo
accertatore, che devono essere ripartiti in misura  pari  al  50  per
cento ciascuno tra ente proprietario  delle  strade  e  ente  da  cui
dipende l'organo accertatore;
    c) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su
strade  di  proprieta'  dell'ente  da  parte  di  organi  accertatori
dipendenti da altri enti locali.

 

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