APPROVATO OGGI, 5 MAGGIO, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL CODICE RIFORMA DEL TURISMO. I CONTENUTI (1) 1 4 30 66

Interessata, ovviamente, la nostra provincia

Oggi, 5 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge n." 246 del 2005, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (TURISMO - SEMPLIFICAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO)".

Il testo è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005 n. 246 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Con questo strumento il governo si propone di ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata. Non si tratta tuttavia di un semplice riordino. In forza della delega proponiamo una vera e propria riforma del settore, con l'obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione

dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività del sistema

Italia nel suo complesso.

I CONTENUTI

Lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli e da 2 Allegati. L'art. 1 approva l'Allegato 1 con il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'art. 2 approva l'Allegato 2 recante l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. L'art. 3 elenca le norme abrogate e l'art.4 stabilisce le disposizioni del decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO I

Nel titolo I, "Disposizioni generali", per dare certezza agli operatori di tutti i livelli, il testo individua innanzitutto le competenze statali in materia di turismo, recependo la giurisprudenza della Corte costituzionale e accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato. Si sancisce dunque che l'intervento legislativo in materia di turismo è in capo allo Stato "quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente" e "quando sussistono esigenze di carattere unitario per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a

livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese o per il riordino dell'offerta turistica italiana". Sempre nel titolo I, in attuazione del dell'articolo 30 della convenzione dell'Onu del 2006, il Codice afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo". E' inoltre considerato "atto discriminatorio" impedire alle persone con

disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. L'articolo 4, infine, riprende e rielabora il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che "esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche". Inoltre i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici

di qualsiasi genere previsti per le imprese industriali sono finalmente riconosciuti anche a tutte le imprese turistiche secondo la nuova definizione.

TITOLO II

Il titolo II definisce le professioni turistiche: "Quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati". Il testo disciplina inoltre l'organizzazione dei percorsi formativi per giovani laureati o diplomati, finora frutto di iniziative non coordinate, affidando al presidente del Consiglio o al ministro delegato al Turismo il compito di stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, o altri enti di formazione per realizzare percorsi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro.

TITOLO III

Con il titolo III, "Mercato del lavoro", il governo provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. Si prevedono, inoltre, misure di semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del testo) delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratica. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori turistici e adeguate alle loro esigenze alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice

comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività, o s.c.i.a.) ad un unico interlocutore (sportello unico). Si stabilisce inoltre che "nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale". Agli imprenditori del settore alberghiero si garantiscono quindi maggiori opportunità. Si affida inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, d'intesa con le Regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive (bed and breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici), anche allo scopo di realizzare una uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating.

TITOLO IV

Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio, con una precisa definizione,

la conseguente valorizzazione dell'agente di viaggio e l'adeguamento alle nuove tecnologie. Al tempo stesso, il testo garantisce sia gli operatori che i consumatori nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento dell'attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale. Anche per le agenzie di viaggio è previsto lo strumento della s.c.i.a.

TITOLO V

Il titolo V definisce le tipologie dei prodotti turistici italiani, adeguandoli

alle moderne tendenze del turista e individuando i relativi circuiti di

eccellenza, nell'ottica di incentivare la promozione di settori specifici.

Diventano quindi prodotti turistici nazionali:

• il turismo del mare;

• il turismo della natura;

• il turismo culturale;

• il turismo della montagna;

• il turismo dei laghi e dei fiumi;

• il turismo religioso;

• il turismo enogastronomico;

• il turismo termale;

• il turismo dello sport e del golf;

• il turismo congressuale;

• il turismo giovanile;

• il turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;

• il turismo delle arti e dello spettacolo;

Inoltre vengono definite la fruizione e l'apertura dei beni artistico-culturali ad una valorizzazione in chiave turistica, da attuare in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali e in un'ottica di auto sostentamento. E' prevista tra l'altro la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, cinese.Il testo inoltre riordina le norme sul turismo sociale. Individua nei "Buoni vacanza" il fondamentale e stabile strumento per interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e per soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell'8 per mille destinate allo Stato. Infine è agevolato ed incentivato l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali al seguito nel segno di una nuova cultura animal friendly.

Il testo introduce due importanti innovazioni per il turismo nautico. La prima riguarda la disciplina delle strutture stagionali (pontili galleggianti etc) a servizio della nautica da diporto. Si chiarisce che, ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione di queste strutture di interesse turistico-ricreativo non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, se è già stata autorizzata una concessione demaniale marittima o lacuale, anche

provvisoria. La seconda norma stabilisce che è soggetto alla disciplina che regola la navigazione da diporto, e non a quella (più gravosa) che regola il noleggio commerciale, chi noleggia un natante per fini turistici.

TITOLO VI

Il titolo VI affronta la disciplina privatistica, e quindi il delicato capitolo dei contratti tra turisti ed operatori. Da questo punto di vista il Codice tutela il turista come consumatore di tipo speciale, un consumatore non attrezzato

a risolvere i problemi che si pongono durante la vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e generalmente incline a subire il disservizio pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi. In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto "turismo per motivazione", tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle

specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può frustrare. Si persegue inoltre l'obiettivo di aggiornare la disciplina della vendita dei pacchetti turistici tenendo conto dell'evoluzione sociale e tecnologica e dei problemi riscontrati negli anni. A quest'ultimo proposito, in considerazione delle note vicende, anche recentissime, che hanno colpito il settore, si aggiunge al tradizionale fondo di garanzia, già disciplinato dalla legislazione vigente, con riferimento ai viaggi organizzati, la previsione per il tour operator di stipulare - anche in

forma consorziata - un'apposita polizza assicurativa che tenga indenne il turista-consumatore da qualsiasi rischio connesso con il viaggio, compresi rischi di tipo ambientale non imputabili al tour operator. Il principale incentivo a stipulare tale specifica polizza assicurativa sta, infatti, nella necessità di menzionare la sua eventuale sussistenza nel contratto di vendita di pacchetti turistici; il che consente di rendere preventivamente edotto il turista, all'atto della stipula del contratto, dei rischi effettivamente assunti dall'organizzatore in relazione al viaggio organizzato. Si tratta,

com'è evidente, di una doverosa «scelta liberista» che, per un verso, stimola il turista ad esser maggiormente avveduto nella verifica delle effettive capacità tecniche e finanziarie dell'organizzatore prescelto e d'altra parte stimola una sana concorrenza tra tour operators ad offrire il prodotto più allettante e sicuro, in quanto garantito da una polizza

assicurativa per il verificarsi di eventi imprevedibili. Infine, e soprattutto, la mera facoltatività di una simile polizza consente anche di scongiurare ingiustificati aumenti dei costi della copertura assicurativa (e, di riflesso, del servizio turistico connesso), in conseguenza di ipotizzabili collusioni tra imprese del settore che già caratterizzano il mercato delle polizze RC auto. Tra le misure che danno certezza agli operatori professionali, particolare rilievo assume la norma che, sulla base della collaudata esperienza tedesca, introduce la disciplina del danno da vacanza rovinata, al fine di

armonizzare un contesto fin qui estremamente confuso e rimesso all'oscillante interpretazione della giurisprudenza.

TITOLO VII

Il titolo VII riordina gli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, per favorire tra essi una maggiore sinergia. Sotto questo aspetto un'importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, Regioni, enti locali e imprese). Tra l'altro il Comitato promuove l'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l'assistenza

alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; l'immagine dell'Italia e del Made in Italy a fini turistici all'interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo. Inoltre, per valorizzare l'eccellenza del Made in Italy e favorire l'innalzamento della qualità della nostra offerta, il testo prevede riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nell'esercizio di attività turistiche: l'attestazione di eccellenza nel settore enogastronomico ("Maestro di cucina italiana") e quella di eccellenza nel settore alberghiero ("Maestro dell'ospitalità italiana"), le medaglie al merito del turismo per gli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l'eccellenza italiana nel mondo. Il testo specifica infine quali strumenti di informazione ed assistenza sono dati al turista (carta dei servizi e call center), disciplina la gestione dei reclami e rimanda, per la composizione di controversie in materia di turismo, ad un istituto innovativo come quello della mediazione.

L'allegato II, infine, recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Questa materia sarà inclusa nel Codice del Consumo. Il criterio-guida è stato quello di ampliare, rispetto agli standard minimi previsti dal diritto comunitario, la

tutela offerta a chi acquista questi diritti di godimento. Per esempio, la tutela è estesa ai contratti di durata superiore ad un anno e a beni quali chiatte, roulotte o navi da crociera, anche in considerazione dell'evoluzione del mercato crocieristico dell'ultimo decennio.

GDs 1- SEGUE

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