ENTI LOCALI E FINAZIARIA, NUOVO ASSETTO PER LE PARTECIPATE
Nuova legislazione per Comuni, Province e Città metropolitane a partire dalle società partecipate. Lo prevede la delega sul nuovo Codice delle Autonomie, cui il Governo sta lavorando. Secondo i parametri definiti dal disegno di legge delega, il nuovo Codice consentirà agli enti locali di costituire o partecipare solo alle società di capitale «il cui oggetto sociale sia esclusivamente finalizzato alla prestazione diretta di servizi a favore dei cittadini». La definizione puntuale di questi servizi è lasciata ai decreti, di successiva emanazione. Sicuramente escluse dal nuovo perimetro d'azione delle società di capitali sono tutte le operazioni di back office, ed è netto il freno alle esternalizzazioni di attività, che fino al 2005 erano cresciute anche per dribblare i vincoli del patto di stabilità. Diventano funzioni fondamentali degli enti locali «le attività relative ai servizi pubblici di rilevanza economica necessarie ad assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale».
La delega, insieme al testo della Finanziaria, detta norme anche per la composizione degli organi societari. All'articolo 80, il Ddl stabilisce che i consigli di amministrazione delle partecipate non possono avere più di tre membri (possono diventare cinque solo se il capitale, interamente versato, supera una soglia fissata da un Dpcm) e il loro compenso lordo annuo non può superare il 70% delle indennità spettanti al sindaco e al presidente della Provincia. I compensi dei consiglieri possono salire solo nelle società miste, in funzione del grado di apertura ai capitali privati: dell'1% per ogni 5 punti di partecipazione non pubblica se comuni o province hanno più del 50%; del 2% per ogni pacchetto del 5% privato se il comune o la provincia hanno meno del 50%.
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