Questione Gasolio-Livigno: la parola al Presidente della FAI De Campo

Intervento di Matteo Lorenzo De Campo, presidente della Fai (Federazione Autotrasportatori italiani) di Sondrio/Unione Commercio Turismo e Servizi: «SUL CASO ‘GASOLIO LIVIGNO’ È OPPORTUNO FARE CHIAREZZA»

Sono piuttosto sconfortato - come italiano, trasportatore e presidente di categoria - dal fatto che, dopo tre anni di vicissitudini giudiziarie, mi capita ancora di sentire qualcuno tra gli ‘addetti ai lavori’ che si stanno occupando del caso ‘Gasolio Livigno’ fare affermazioni assolutamente non veritiere, esprimersi con errori e inesattezze forieri di spiacevoli travisamenti. Ritengo, perciò, che sia giunto il momento di fare chiarezza - basandosi sulla certezza dei fatti e cioè sulla ricostruzione storica e sull’analisi del comportamento tenuto nell’ultimo cinquantennio dalle parti coinvolte -, sulle cause che stanno all’origine di questa vicenda e ne hanno alimentato gli sviluppi.

Dalla nascita della zona franca di Livigno la Guardia di Finanza al passo del Foscagno ha basato ogni controllo sulla franchigia del gasolio professionale sul libretto di circolazione del camion: il libretto è un documento specifico, con uno scopo specifico, e attesta lo stato del veicolo al momento dell’immatricolazione. Sul libretto vengono riportati come originali tutti i componenti che il veicolo monta in fabbrica, dall’allestitore e dal concessionario, mentre è riportato come ‘modifica’ tutto ciò che viene effettuato a norma di legge dopo l’immatricolazione (cioè quando viene targato il veicolo) o, comunque, non presente all’interno delle possibili variazioni previste dalla casa madre.

Per deduzione, fino al 2012, la Guardia di Finanza riteneva (o pareva agli autotrasportatori che ritenesse) normali tutti i serbatoi installati prima dell’immatricolazione e, qualora un libretto riportasse una sostituzione del serbatoio (quindi successiva all’immatricolazione stessa), essa veniva contestata e il carburante in eccesso sdoganato sul posto, senza ovviamente alcuna sanzione. Viene spesso mossa l’indicazione che il controllo fosse effettuato con altro scopo, ovvero verificare l’utilizzo che il camionista faceva di questo carburante ma, francamente, mi sembra alquanto surreale: se ne verifica l’utilizzo e non si accerta se è legittima la sua introduzione ?! Dovrebbe essere il contrario, prima si verifica se è legittima la sua introduzione e dopo se lo è il suo utilizzo. Comunque, questa linea è smentita dal fatto stesso che, a chi aveva il serbatoio sostituito post-immatricolazione, venisse richiesto lo sdoganamento del prodotto: quindi, un controllo sul serbatoio veniva fatto; si può dire male o superficialmente, ma onestamente non voglio credere che per 50 anni la Guardia di Finanza abbia fatto male, o non fatto, i controlli dovuti; mi sembra davvero più logico e preferibile credere che la Guarda di Finanza (di cui ho grande stima per l’utilità sociale del lavoro che svolge) ritenesse il libretto il documento idoneo ad attestare la natura del serbatoio dei veicoli.

Nel 2012 accade un repentino cambio di direzione: la Guardia di Finanza e la Dogana di Tirano evidenziano come secondo l’interpretazione della norma (completamente confutata dall’Unione Europea per la circolazione delle merci in ambito europeo, ma non in ambito doganale) sia la scheda tecnica a stabilire il serbatoio normale dei veicoli pesanti e, quindi, le franchigie applicabili. La scheda tecnica è il documento che attesta lo stato del veicolo nel momento della sua produzione industriale, nel sito di produzione dei veicoli pesanti, non è un documento necessario per la circolazione né obbligatorio da tenere nella sede aziendale e non viene, solitamente, consegnato alla vendita del mezzo, se non su richiesta specifica dell’acquirente, con il pagamento di una spesa accessoria.

Ora, appare palese come i due documenti non siano equipollenti e si riferiscano a due momenti completamente diversi della vita di un veicolo: uno, il libretto, attesta come il veicolo era subito prima della messa in circolazione; mentre l’altro, la scheda tecnica, come il veicolo era all’uscita della catena di montaggio; tutto il lavoro che viene svolto dalla casa madre sul veicolo dopo la linea di montaggio, tutto il lavoro svolto dall’allestitore e dal concessionario compaiono esclusivamente sul libretto, ma non sulla scheda tecnica.

Qui scoppia il problema: diversi trasportatori (quasi un centinaio) hanno il veicolo correttamente immatricolato (quindi con un libretto senza modifiche), ma una scheda tecnica differente: ciò perché la casa madre, l’allestitore o il concessionario hanno modificato il veicolo sulla base dell’ordine di acquisto, anziché produrlo direttamente come richiesto.

Perché tanti, ma non tutti ?! Perché molti, per loro fortuna, hanno la scheda tecnica coerente con il libretto, in pratica il serbatoio (grande) che il loro veicolo monta è stato montato in catena di montaggio; questa è la classica beffa, perché le quantità di carburante importate dai trasportatori non sono illegittime di per sé, o superiori alla franchigia massima possibile (che potenzialmente è di ben 1.500 litri), ma sono illegittime esclusivamente sulla base di come sono nati i loro veicoli.

Ma allora perché, se è possibile, un trasportatore non ha chiesto che il suo veicolo fosse prodotto con un dato serbatoio, accontentandosi della sua semplice immatricolazione? I trasportatori non erano a conoscenza di questa differenza, non essendo fino ad oggi rilevante per nessuno e a me pare ovvio che ciò sia dovuto al fatto che per 50 anni, al passo del Foscagno, tutti i controlli venissero effettuati esclusivamente sul libretto di circolazione: i veicoli venivano fermati o fatti passare unicamente, sempre e soltanto, sulla base del libretto, che, ripeto, è generato nell’atto di immatricolazione e non di fabbrica; mi pare assolutamente evidente che 50 anni di controlli (molti trasportatori non hanno neanche 50 anni) abbiano generato la convinzione in tutti i trasportatori che il serbatoio normale fosse quello sul libretto, e non quello scritto su altri documenti - lo evidenzio ancora - mai richiesti da nessuno in nessuna sede.

Vorrei di nuovo sottolineare che per i trasportatori basta richiedere che il veicolo nasca con il serbatoio prescelto (fino a 1500 litri, molto di più di quanto contestato) per essere in regola con l’interpretazione della norma e, quindi ,poter fare esattamente quello che la Dogana sta contestando a diversi trasportatori.

Questo è quanto è realmente successo, questo è quello che vedo io e – immagino - tutti gli autotrasportatori: su una mera interpretazione normativa, che non porta modifiche sostanziali ma solo burocratiche (quindi il serbatoio se viene montato in catena di montaggio va bene, se viene montato immediatamente dopo no) che non stabilisce in realtà franchigie diverse o minori ma cambia solo il metodo di calcolo delle stesse, si chiedono agli autotrasportatori valtellinesi 6.000.000 euro di Iva, accise, interessi e sanzioni.

 

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