DOSSIER BIM, APPENDICE " TITOLI II (Consorzio BIM dello Spol), III (Serbatoio Valle di Lei), IV (Documento FEDERBIM) "
APPENDICE. TITOLI SECONDO, TERZO, QUARTO
TITOLO SECONDO: CONSORZIO BIM DELLO SPÖL
Per completezza le due situazioni oltre lo spartiacque. Livigno e Valle di Lei. Vediamo il primo, oggetto di convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl. Accordo del 27 maggio 1957 con proposta di ratifica presentata dal Governo il 5.12.1957 alla Camera dei Deputati e approvata dall'Assemblea federale svizzera 15 giorni dopo mentre gli "Istrumenti di ratificazione" vengono scambiati l'8 aprile 1959, giorno stesso in cui entra in vigore. Durata: 80 anni dall'entrata in servizio.
Il problema era la non coincidenza fra spartiacque e confine italo-svizzero. Per una utilizzazione razionale delle acque per produzione di energia elettrica occorreva un'intesa fra i due Paesi per la quale venne creata un'apposita commissione italo-svizzera. Primo accordo (18.6.1949) quello per il Reno di Lei con esecuzione ad opera della legge 9.3.1955 n. 317. Per lo Spöl la richiesta era i una diversione delle acque verso il versante Adriatico. Prima si parlava di 210 milioni di mc, parte per Adda e parte per Adige, con costruzione di due serbatoi, uno a Livigno per 180 milioni di mc e uno nella Valle Mora per 110, entrambi alimentati anche a pompaggio dall'Inn. Niente da fare. Nella riunione di Lucerna dell'agosto di 54 anni fa gli svizzeri comunicavano che la diversione non poteva riguardare più di 90 milioni di mc. Accelerazione delle trattative e schema di convenzione parafato a Roma il 23.10.1956 con firma della convenzione, con un protocollo addizionale, a Berna il 27.5.1957. Verrà poi anche l'utilizzo pubblico della Galleria della Drossa.
Contenuti: costruzione svizzera del serbatoio di Livigno di 180 milioni di mc, quota massima 1808 m. con pompaggio dall'Inn; costruzione italiana di un canale di gronda (art. 3) sopra quota 1960 nell'alta Val di Livigno per la diversione dei 97 milioni di mc, provenienti da un bacino di 105 kmq, da addurre nel serbatoio di Cancano con una produzione annua allora stimata in 350 milioni di kWh. Compete alla Svizzera una potenza idraulica media di 26.850 cavalli teorici mentre dell'utilizzo nella centrale di Premadio le spetteranno 128 milioni di kWh annui con una quota di potenza di 64.000 kW (art.4). Viceversa dall'impianto di Livigno all'Italia spetteranno 36,5 milioni di kWh annui con una quota di potenza di 18.250 kW
Niente per il bacino dell'Adige dopo il ridimensionamento da 210 a 97 M. di mc. Da notare che allora si mise in conto anche il vantaggio per l'agricoltura per l'incremento idrico a disposizione del Consorzio Adda che regolando con le paratoie di Olginate l'uscita dal Lago di Como governa l'irrigazione della parte di pianura padana sottesa.
Nei 20 articoli della convenzione due aspetti singolari. Intanto i firmatari. Per l'Italia, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Maurilio Coppini, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera mentre per il Consiglio Federale Svizzero nessuna eccellenza ma solo "il Signor Max Petitpierre". Traduzione letterale "piccolo Pietro, cioè Pierino, ma in realtà si tratta di un Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale, uno cioè dei sette Ministri del Governo Federale.
Gli svizzeri, neutrali, si cautelano con l'art. 19: "La presente convenzione restareà valida anche in tempo di guerra". Siamo mezzo secolo fa. Troviamo negli Atti Parlamentari della Camera che la ratifica è presentata al Parlamento da Pella (Ministro degli Esteri), Togni (LL.PP.), Taviani (Difesa), tutti scomparsi da tempo e, con loro, da un Ministro delle Finanze tuttora in piena attività: Giulio Andreotti.
Per quanto concerne la legge 959/1953, nulla qui avendo a che fare con il bacino imbrifero dell'Adda, viene costituito il Consorzio BIM dello Spöl costituito dai Comuni di Livigno e Valdidentro. 263.300 €uro il fondo comune 2007.
APPENDICE. TITOLI SECONDO, TERZO, QUARTO
TITOLO TERZO: SERBATOIO VALLE DI LEI
Per completezza le due situazioni oltre lo spartiacque. Livigno e Valle di Lei. Un accenno anche al secondo, oggetto di utilizzazione idroelettrica nella Valle di Lei, al di là dello spartiacque e quindi versante svizzero ma territorio italiano. ci fu l'accordo tra la Svizzera e l'Italia "concernente la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei conchiuso il 18 giugno 1949" e con gli "istrumenti di ratificazione" scambiati il 23 aprile 1955 con l'entrata in vigore lo stesso 23 aprile.
L'art. 1 dispone che il concessionario dei due Governi costruirà sul Reno di Lei, a circa 3 km a monte della confluenza di questo corso d'acqua con l'Averserrhein, una grande diga per la creazione dì un serbatoio nella Valle di Lei nel quale saranno accumulati i deflussi naturali del Reno di Lei, le acque derivate dall'Averserrhein, dal Madriserrhein e dall'Emetbach, addotte mediante una condotta sotterranea, come pure quelle pompate da un bacino presso Innerferrera, ivi localizzata la centrale con restituzione dell'acqua all'Averserrhein. "Le forze idrauliche messe in valore nella centrale di Innerferrera": 70% alla Svizzera e del 30% all'Italia.
Oltre ai 15 articoli un Protocollo addizionale per fissare una rettifica di confine (2m5 kmq).
APPENDICE. TITOLI SECONDO, TERZO, QUARTO
TITOLO QUARTO DOCUMENTO FEDERBIM
DAL DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA FEDERBIM - CORTINA D'AMPEZZO 22.9.2007
I Consorzi fra Comuni di Bacino Imbrifero Montano (BIM) sono nati nel 1953 dalla Legge n° 959, e la loro finalità è subito stata quella di amministrare i sovracanoni che le società idroelettriche sono tenute a versare per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni di Montagna, dopo che queste si sono viste sottrarre dai propri fiumi ingenti quantità d'acqua, con gravi danni ambientali che tuttora persistono.
I Consorzi BIM da sempre agiscono assieme ai Comuni d'ambito, allo scopo di creare occasioni di sviluppo per la Gente di Montagna, migliorarne la qualità di vita e contribuire alla salvaguardia ed al ripristino delle condizioni ambientali.
Vale anche la pena di soffermarsi su come, mentre di questi tempi si parla spesso dei costi della politica, il costo medio degli Organi Amministrativi dei BIM gravi sui loro Bilanci per meno dell'1%, che la media dei costi relativi alla gestione delle strutture per personale e spese di gestione pesi meno del 10% e che le risorse rivolte agli interventi assorbano il rimanente nell'incredibile misura dell' 89%.
I proventi destinati ai Consorzi BIM non provengono dalla Finanza Pubblica, Statale Regionale o Provinciale che sia, bensì da finanza propria dei grandi concessionari di derivazioni idroelettriche, cui il pagamento del sovracanone compete in via esclusiva.
Le fondamenta moderne di tale principio risalgono già alla legislazione del 1933 (T.U. n° 1775 art. 52) in cui si contemplava il diritto delle Comunità Locali all'utilizzo delle risorse naturali presenti sul loro territorio e si stabiliva che tali risorse, quando deprivate in tutto o in parte per effetto delle derivazioni idroelettriche, dovessero venire restituite alla comunità attraverso la riserva da parte del concessionario di una parte del guadagno, nonché eventualmente attraverso il pagamento di un canone aggiuntivo.
La Legge 959/1953 ha ulteriormente consolidato tale principio, concludendo che le collettività territoriali vantano diritti propri in ordine alle risorse idriche espresse dal loro territorio e che hanno titolo per essere compensate a fronte del dirottamento di tali risorse verso scopi diversi da quelli strettamente connessi alle esigenze delle popolazioni del territorio montano.
E' palese e riconosciuto che lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano siano i gestori della risorsa idrica e che competa loro il diritto a rilasciare le concessioni, ma il diritto alla risorsa appartiene loro solo in parte poiché tale diritto appartiene primariamente alla Collettività ed alle Popolazioni Locali per le quali rappresenta una vera espressione dei loro diritti sul territorio, come una sorta di uso civico.
Allo Stato, Ente Concedente, spetta dunque il canone di concessione quale corrispettivo della concessione stessa mentre alle Popolazioni del bacino imbrifero spetta invece il sovracanone, quale ristoro dell'esistenza della concessione e del potenziale uso al fine idroelettrico delle acque su cui le Popolazioni Locali hanno un originario diritto di godimento.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 533/2002 1985 stabilisce che il sovracanone non ha carattere indennitario bensì correlato all'esistenza della concessione, che non dipende dall'uso effettivo e che costituisce il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli Enti Territoriali interessati dalla concessione di derivazione idroelettrica.
Il sovracanone è pertanto oggetto di un diritto soggettivo di credito in capo alla Popolazione Locale e per essa in capo al Comune o al Consorzio BIM nei confronti del Concessionario tenuto alla contribuzione contro il quale, in caso di inadempimento, l'Ente titolare del diritto è legittimato ad agire per realizzare la sua pretesa a contenuto patrimoniale come per un diritto soggettivo ( cfr. Trib.Sup. Acque Pubbliche, n. 44/85, cit.)
Pur non trattandosi di un vero e proprio diritto al risarcimento, ne possiede peraltro molti dei connotati. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che il diritto al sovracanone da parte delle Popolazioni Locali non è correlato al danno prodotto, cosa che ne avrebbe reso necessaria la dimostrazione, ma nasce dalla concessione stessa a prescindere dall'utilizzo concreto delle acque da parte del Concessionario (Trib.Sup.AA.PP., 10.7.1985, n. 44; 14.10.1993, n. 97). Nel concetto espresso di questo diritto vi è pertanto il principio di ristorare le Popolazioni Locali dei danni che esse, almeno astrattamente, abbiano subito.
Il diritto delle Popolazioni diventa il diritto dei Comuni, ed attraverso i Comuni, diviene diritto dei loro Consorzi dato che le popolazioni sono rappresentate dai loro Enti esponenziali.
Ancora, secondo la Corte Costituzionale, il sovracanone, costituisce elemento della finanza comunale e, la relativa disciplina legislativa, attiene alla materia della finanza locale, producendo ovvie conseguenze in ordine all'assetto del riparto legislativo fra Stato e regioni.
A questo riguardo, al fine di una maggiore chiarezza, si può affermare che, anche alla luce del nuovo assetto costituzionale definito dalla l. cost. n. 3 del 2001 (con la quale è stato riscritto il Titolo V della Carta costituzionale), la disciplina del sovracanone non rientra nella materia della utilizzazione delle acque che è di potestà legislativa regionale e per certi aspetti di podestà legislativa concorrente (art. 117, Cost.), bensì nella materia della finanza locale i cui principi, com'è noto, sono stabiliti in maniera inderogabile dalla legislazione dello Stato, ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. e); 3° co.; art. 119, 2° co.
Ne deriva che il diritto delle Popolazioni Locali ad una parte delle risorse generate dal proprio territorio, e segnatamente della "risorsa acqua" in quanto produttrice di energia, è da ritenere assolutamente non disponibile da parte del legislatore regionale, il quale non può stabilire che i proventi del sovracanone vengano dirottati verso un Ente diverso e non direttamente rappresentativo delle Comunità Locali quale ad esempio la Regione stessa o altro Ente regionale.
A tal proposito si confronti la Corte Costituzionale (cit. n. 533/02) a proposito della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano che stabilisce il versamento alla Provincia dei sovracanoni dovuti dai concessionari.
Può ritenersi, invero, che neppure lo Stato con propria Legge potrebbe disporre di questo diritto delle Popolazioni, che s'è detto rappresentare una sorta di diritto civico e che appartiene alle Popolazioni nell'ambito della loro inerenza al territorio: un diritto soggettivo, fondato su una legislazione ormai consolidata nell'interpretazione giurisprudenziale e, da ultimo, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Trattandosi di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale, come sembra pacifico in giurisprudenza, esso può solamente essere espropriato ai sensi dell'art. 42 della Costituzione. E solo quando venga ammessa l'espropriabilità, poiché se risultasse diritto di natura civica notoriamente non lo sarebbe. Non potrà certo venire soppresso senza corrispettivo……………." (segue con riferimento alla manifestazione della e per la montagna).
Alberto Frizziero
Sondrio agosto 2008
- Capitoli pubblicati:
1) Premessa www.gazzettadisondrio.it/17686-dossier_bim__il_primo_capitolo___premessa...
2) Genesi www.gazzettadisondrio.it/17844-dossier_bim__il_secondo_capitolo___genesi...
3) I parte BIM essenziale strumento di tutela www.gazzettadisondrio.it/18095-dossier_bim__il_terzo_capitolo____bim__es...
3) II parte BIM essenziale strumento di tutela http://www.gazzettadisondrio.it/18349-dossier_bim__il_terzo_capitolo____...
4) La situazione in Italia e in Lombardia http://www.gazzettadisondrio.it/18422-dossier_bim__il_quarto_capitolo___...
5) I parte Canoni, sovracanoni, rivieraschi, rivieraschi BIM. Natura, titolarità, risorse
http://www.gazzettadisondrio.it/18684-dossier_bim__il_quinto_capitolo__p...
5) II parte Canoni, sovracanoni, rivieraschi, rivieraschi BIM. Natura, titolarità, risorse
(testo attuale)
http://www.gazzettadisondrio.it/18789-dossier_bim__il_quinto_capitolo__s...
6) Riparto Fondi BIM
http://www.gazzettadisondrio.it/19004-dossier_bim__sesto_capitolo__ripar...
7) La Corte Costituzionale
http://www.gazzettadisondrio.it/19164-dossier_bim__settimo_capitolo__la_...
8) Parcellizzazione negativa. Monito per il futuro
http://www.gazzettadisondrio.it/19306-dossier_bim__ottavo_capitolo___par...
9) Unità provinciale
http://www.gazzettadisondrio.it/19497-dossier_bim__decimo_capitolo___i_p...
10) I parte Tentativi di futuro
http://www.gazzettadisondrio.it/19680-dossier_bim__decimo_capitolo___pri...
10) II parte Tentativi di futuro
http://www.gazzettadisondrio.it/19773-dossier_bim__undicesimo_capitolo__...
11) Le ipotesi di cambiamento
http://www.gazzettadisondrio.it/20012-dossier_bim__dodicesimo_capitolo__...
12) Chiosa
http://www.gazzettadisondrio.it/20168-dossier_bim__dodicesimo_capitolo__...
APPENDICE. Titolo primo: Normativa
http://www.gazzettadisondrio.it/20304-dossier_bim__appendice____titolo_p...
APPENDICE. Titoli II (Consorzio BIM dello Spol), III (Serbatoio Valle di Lei), IV (Documento FEDERBIM)
Da pubblicare
APPENDICE: Titoli V (Consiglio Comunale di Sondrio), VI (LE CENTRALI IDROELETTRICHE IN PROVINCIA - fonte BIM Adda)
INDICE (sintesi)