LEGGE AMMAZZA-PROVINCE. IL TESTO E QUALCHE OSSERVAZIONE. SONDRIO RISCHIA. LE SOLITE ANOMALIE. E NESSUNO SI E' ACCORTO CHE SI TORNA AL MODELLO FASCISTA DI ORGANI DELLA PROVINCIA!!!

Domanda: ma perché chi scrive le leggi non ci pensa prima? Vale per il passaggio di competenze ai Comuni (anche a Pedesina di 33 abitanti?). Vale per la eliminazione delle Giunte. Vale per molti altri aspetti. Esilarante la constatazione che viene ripr

Grande spazio sui giornali a quelli che sono stati considerati i 65 punti del Decreto-legge di revisione delle spese, e non di tagli visto che insieme con tantissimi tagli ci sono spese in più. Ha trovato molto interesse, per fare un esempio, l'importantissima (!) questione del buono-pasto per i dipendenti che non deve superare i sette €uro. Nessuno ha precisato che il buono dovrebbe esserci se effettivamente il pasto viene consumato e non esserci, come in realtà succede spesso, se invece viene usato per fare la spesa. Di spazio e di interesse ne ha trovato molto di meno la questione Province-SI Province-NO.

Noi diamo ai lettori il testo del decreto, da noi evidenziato in maiuscolo per le norme di maggiore interesse. con qualche nostra osservazione.

Nota al comma due

Entro lunedì prossimo, 16 luglio, arriveranno i criteri per stabilire chi deve essere sopresso o accorpato e chi no. Intanto però due punti fermi sono stati messi: resta in vita la Provincia che confina solo con un'altra di diversa Regione e con una Provincia che sparisce risucchiata nella città metriopolitana che finalmente ci si è decisi di istituire. SONDRIO NON HA QUESTI DUE CRITERI. Da una rapida ricognizione vediamo in questa situazione una Provincia ligure Imperia con Frosinone e basta (gatta ci cova).

Nota al comma tre

Rebus sic stantibus per quel che ci riguarda con chi dovremmo sposarci, meglio fidanzarci perchè tra il bacio augurale e la vera al dito c'é di mezzo il mare degli adempimenti operativi e delle concertazioni sindacali.

Chi lo fa?

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a Statuto ordinario). Vediamo in Lombardia da chi é fatto: lo compongono 45 consiglieri in rappresentanza degli enti sottoindicati, in particolare da

i presidenti di ogni provincia,

i sindaci dei comuni capoluogo di provincia,

un presidente di comunità montana,

un presidente di unione di comune,

i presidenti dell'Unione Province Lombarde (UPL), dell'Associazione nazionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia),

dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti,

tre sindaci di comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

Nota al comma sesto

Funzioni delle Province. Si coordinino con il successivo comma 10! Quanto ai Comuni attendiamo di vedere il trasferimento di funzioni al Comune di Pedesina, o di Menarola.

Nota al comma decimo

Se ne sono accorti, finalmente! I soloni romani, nei Ministeri, nelle forze politiche, nelle piazze, nei giornali si sono accorti di un aspetto elementare su cui abbiamo sempre battuto: il territorio. Il Parlamento dovrà lavorare parecchio al riguardo anche perchè competenti in materia primariamente sono le Regioni e gli estensori del decreto si sono dimenticati di precisarlo. Definiti comunque i poteri delle nuove Province che fine fanno tutte le competenze operative in particolare delegate dalle Regioni? Facile immaginare il retro-pensiero romano, come è stato per le Comunità Mo9ntane: volete tenerle? Pagate voi.

Nota al comma 12: si torna al fascismo

Esilarante: nessun commentatore, illustre per cattedra o famoso per il palco (politico o giornalistico) si é accorto che si torna agli anni trenta, al periodo fascista, Il fascismo infatti aveva soppresso i due organi amministrativi della Provincia: Presidente della Provincia e Deputazione Provinciale, l'odierna giunta, e li aveva sostituiti con il "Preside". Questi aveva tutti i poteri con alcuni 'rettori', corrispondenti agli attuali assessori, massimo otto. Lo schema proposto rispetto al periodo fascista prevede una sola differenza: 10 consiglieri ora al posto degli otto rettori allora. Uguale l'emarginazione dei cittadini. Allora non si votava perchè le nomine erano governative. Adesso non si voterà perchè si affida la scelta degli amministratori ai Comuni. E' tanto abborracciata tutta la materia da far dimenticare agli estensori persino un piccolissimo particolare: e se il Presidente é malato? E se è in ferie? E se é impegnato? Si sono dimenticati, significativo, una piccola ma essenziale variazione della norma del tipo 'Presidente e Vicepresidente sono nominati dal Consiglio...'. Cosa alla portata anche di uno studente al primo anno diGiurisprudenza.

La realtà é che in una democrazia ci vorrebbe l'elezione diretta ma chi si ispira al modello anni trenta è coerente: allora infatti le elezioni non c'erano...

IL TESTO DELL?ART. 17

Art. 17. Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, LE PROVINCE SONO SOPPRESSE O ACCORPATE SULLA BASE DEI CRITERI E SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI 2 E 3.

2. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DETERMINA, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, I CRITERI PER LA RIDUZIONE E L'ACCORPAMENTO DELLE PROVINCE, DA INDIVIDUARSI NELLA DIMENSIONE TERRITORIALE E NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUNA PROVINCIA. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. SONO FATTE SALVE, ALTRESÌ, LE PROVINCE CONFINANTI SOLO CON PROVINCE DI REGIONI DIVERSE DA QUELLA DI APPARTENENZA E CON UNA DELLE PROVINCE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1.

3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE, DELIBERANO UN PIANO DI RIDUZIONI E ACCORPAMENTI RELATIVO ALLE PROVINCE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA RISPETTIVA REGIONE. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.

4. ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, CON ATTO LEGISLATIVO DI INIZIATIVA GOVERNATIVA SONO SOPPRESSE O ACCORPATE LE PROVINCE, SULLA BASE DELLE INIZIATIVE DELIBERATE AI SENSI DEL COMMA 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214

- TALE NORMA: "4. SPETTANO ALLA PROVINCIA ESCLUSIVAMENTE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI COMUNI NELLE MATERIE E NEI LIMITI INDICATI CON LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE."

, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al

comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE CON LEGGE DELLO STATO fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI ACCORPAMENTO, SONO FUNZIONI DELLE PROVINCE QUALI ENTI CON FUNZIONI DI AREA VASTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA P), DELLA COSTITUZIONE:

a) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA;

B) PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NONCHÈ COSTRUZIONE, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSE

INERENTE.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. (NORMA CHE RECITA: "15. SONO ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE ED IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. TALI ORGANI. DURANO IN CARICA CINQUE ANNI. Riportiamo anche i successivi artt. di tale legge: "16. IL CONSIGLIO PROVINCIALE È COMPOSTO DA NON PIÙ DI DIECI COMPONENTI ELETTI DAGLI ORGANI ELETTIVI DEI COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA. LE MODALITÀ DI ELEZIONE SONO STABILITE CON LEGGE DELLO STATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 .

17. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA È ELETTO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE TRA I SUOI COMPONENTI ...")

13.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Alberto Frizziero
Editoriali