Nuove norme per vendita a distanza di telefono, fax, internet, etc
 NORME SULLA VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 
 settembre 2005 del 
 decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, il Governo ha 
 adeguato la normativa 
 esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 
 2002/65/CE per quanto 
 concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari, 
 d'investimento o assicurativi, 
 realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono, 
 fax, internet, etc..
 Tra le
 novità introdotte figura il diritto del consumatore di 
 recedere dal contratto senza penali 
 e senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni 
 successivi alla sua stipula. Questo 
 termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per 
 oggetto assicurazioni sulla 
 vita e operazioni relative a schemi pensionistici 
 individuali.
 Il fornitore che contravviene
 alle norme prevista dal decreto, ovvero che ostacola 
 l'esercizio del diritto di recesso da 
 parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le 
 somme da questi 
 eventualmente pagate, è punito con la sanzione 
 amministrativa pecuniaria, per ciascuna
 violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. Le 
 nuove norme, in vigore dal 7
 ottobre 2005, si applicano anche quando una delle fasi della 
 commercializzazione 
 comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato 
 giuridico, di un soggetto 
 diverso dal fornitore.
NLG
 
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