Procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille
E’ stata 
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2006 la 
 circolare del 20 gennaio scorso che, al fine di semplificare 
 l’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che 
 annualmente pervengono alla Presidenza del Consiglio, chiarisce 
 alcuni aspetti del procedimento per l’utilizzazione della quota 
 dell’otto per mille dell’IRPEF, 
 devoluta alla diretta gestione statale. Sono ammessi alla 
 ripartizione della quota dell’otto per mille gli interventi 
 straordinari diretti alle seguenti finalità: fame nel mondo, 
 calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di 
 beni culturali. Possono accedere alla ripartizione: le pubbliche 
 amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e 
 privati. Le richieste di contributo devono essere presentate, 
 entro il 15 marzo 2006, in duplice copia, di cui una sola in 
 bollo e indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo via della 
 Mercede n. 9 00187 Roma. 
CS
GdS 10 II 2006 - 
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