PRIVACY: LE REGOLE DA SEGUIRE NELLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE GIUDIZIARIE 11 1 20 21
Il Garante per la privacy ha emanato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011, con l'obiettivo di fornire orientamenti utili a quanti svolgono attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali. Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco. Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. Tuttavia la richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti: deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente; deve essere espressamente motivata: in essa l'interessato deve specificare i "motivi legittimi" che la giustificano.