09 12 10 LEGGIBILITA' E ITALIANITA' DEI PRODOTTI. NELLE ETICHETTE LA TUTELA DEI PRODOTTI ITALIANI SECONDO LA NUOVA LEGGE 166, ORA VIGENTE

Ora, secondo la nota del CCCVa, tocca ai consumatori: scegliere, ove possibile, prodotti italiani e in ogni caso rifiutare l'acquisto di quelli con etichette leggibili a fatica o perché riportano scritte in caratteri microscopici o per uso combinato dei

Il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina segnala alla pubblica opinioni il problema dell'etichettatura dei prodotti, in particolare alimentari, sia per il problema della leggibilità che della loro italianità, oggi definita dalla recente legge 166. L'etichetta sulla merce in vendita dovrebbe essere la carta di tornasole per il consumatore. Non lo è, soprattutto per i prodotti alimentari. Ci sono etichette nelle quali i testi o per corpo dei caratteri, assolutamente minuscoli, o per uso combinato dei colori del testo e del fondo, o per tutte e due le ragioni, sono di fatto leggibili solo per chi ha occhi di falco. Tenuto conto che la maggior parte dei consumatori, per stare sull'alimentare, è fatta di persone non giovani e quindi con difficoltà di lettura, caratteristiche e anche obblighi di legge restano non utilizzati, lesione di fatto della tutela del consumatore.

ETICHETTE ILLEGGIBILI, IL RIMEDIO E IL DA FARSI

A questo c'è comunque un rimedio ed è lasciare dove sono i prodotti che non garantiscono facilità di lettura (come in genere i prodotti valtellinesi…) e magari anche quelli che non indicano, se non in modo generico tipo l'Europa, da dove provengono. C'è anche un secondo aspetto, quello relativo alle segnalazioni. Chiunque si imbatte in etichette sostanzialmente illeggibili o incomplete si attivi segnalando la cosa all'Authority del settore o più semplicemente alla Camera di Commercio o ancora ad una delle Associazioni dei consumatori perché si avviino gli interventi del caso.

PRODOTTI ITALIANI, TOCCA AI CONSUMATORI

Un secondo aspetto riguarda i prodotti italiani. Ora, come da nuove disposizioni legislative che riportiamo in appendice, non si potrà più giocare con le parole. Il primo comma dell'art. 16 della legge 166/2009 vuole che per chiamarsi italiano un prodotto deve avere "il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento compiuti esclusivamente sul territorio italiano". Ora tocca ai consumatori: scegliere, ove possibile, prodotti italiani. Non è questione di protezionismo antistorico in un mercato globale. La ragione è un'altra: se si tratta di merce prodotta in Italia ci sono tutte le garanzie sulla qualità e sulle modalità di preparazione. Se, anche solo in parte, viene da chissà dove, queste garanzie non le abbiamo visto che le nostre regole sono le stesse dei Paesi europei ma non certo dei quasi 200 altri Paesi.

APPENDICE

LEGGE 20 novembre 2009 , n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0180)"

Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (x), aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49 -bis ,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49 -bis . Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49 -ter . È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49 -bis , salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

8 -bis . Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:

«2 -bis . Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura.

2 -ter . L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».

(x) Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni

CCCVa

CCCVa
CCCVA