ARALDICA PUBBLICA: NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DI EMBLEMI E GONFALONI 11 2 20 35

Interessa le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni

Aggiornare il linguaggio utilizzato per l'autorizzazione all'uso nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie e per l'istruttoria relativa all'araldica pubblica: è questo lo scopo del Dpcm del 28 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 febbraio 2011, n. 25, Supplemento Ordinario n.26. Il decreto, assegnando la competenza esclusiva in materia all' "Ufficio onorificenze e araldica" del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, aggiorna, semplificandole, le modalità di concessione e le regole araldiche già contenute nel regio decreto 7 giugno 1943, n. 652. Possono richiedere la concessione di emblemi pubblici le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato. La relativa domanda deve essere redatta in duplice copia e inviata, in carta semplice, al Presidente della Repubblica e, in carta da bollo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda le onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro, i cittadini che vogliono richiedere l'autorizzazione a fregiarsi di tali titoli devono effettuare apposita domanda, in carta da bollo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, con allegati copia conforme del diploma di nomina, certificato di

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