INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE 2013aprile20.22
PSR: Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" La misura 211 sostiene l'attività degli agricoltori nelle zone montane. Si tratta di un aiuto annuale dato agli agricoltori per compensarli dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi materiali che ostacolano l'attività agricola in montagna.
Quali gli obiettivi?
La misura 211, prevista dall'Unione Europea con il regolamento CE n. 1698/2005, si propone di:
- contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;
- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.
Tali aiuti mirano altresì a preservare le superfici agricole di montagna, in particolare quelle pascolive e foraggere.
Chi può fare domanda?
A) imprese agricole individuali:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").
B) società agricole:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").
C) società cooperative:
- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
Per quali terreni è possibile ottenere l'indennità compensativa?
L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 21 del bando.
A quanto ammonta l'indennità?
L'indennità è erogata in funzione della superficie dichiarata e nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 7 del bando.
Quali sono le condizioni per poter ottenere il premio?
Il pagamento dell'indennità è subordinato:
alla natura e all'estensione delle coltivazioni;
al possesso dei terreni;
al rispetto del regime delle quote latte;
al rispetto della "condizionalità";
al rispetto del rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UBA/ha;
all'impegno a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.
Quando presentare la domanda?
La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio 2013.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.12, serie ordinaria del 22 marzo 2013.
Come presentare la domanda?
Esclusivamente per via informatica attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
Informazioni
Massimo Rabai - massimo_rabai@regione.lombardia.it