CCCVa INFORMA: NIENTE SIGARETTE ELETTRONICHE PER I MINORI DI 18 ANNI. IL PERCHE'
Il Ministro della Salute con sua ordinanza del 2 aprile scorso ora registrata in Corte dei Conti sancisce il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
Siccome su questo argomento si discute riteniamo opportuno pubblicare il testo dell'ordinanza appena uscita sulla Gazzetta Ufficiale:
"IL MINISTRO DELLA SALUTE
...saltiamo una serie di "Visto che..." aventi carattere formale pubblichiamo quelli di merito:
Vista l'Ordinanza del 28 settembre 2012, recante «Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2012, n. 248;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 3, che, modificando i commi 1 e 2 dell'art. 25
del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, ha introdotto il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni 18, entrato in vigore dal 1° gennaio 2013;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e' rappresentato che allo stato mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta;
Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita' ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo, nonche' evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigarette;
Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita' ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16»;
Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' del 20 dicembre 2012, nel quale e' rappresentato che «le sigarette elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina...... presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non e' possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i consumatori in giovane eta'»;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione dell'11 gennaio 2013 con la quale e' stato sottoposto all'esame del Consiglio Superiore di Sanita' il predetto studio dell'Istituto Superiore di Sanita', anche al fine di valutare se le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina o altre sostanze possano ricadere nella definizione di medicinale per funzione, pur in assenza di un'esplicita destinazione d'uso in tal senso da parte del responsabile dell'immissione in commercio;
Vista la nota del Consiglio Superiore di Sanita' del 22 marzo 2013, nella quale si rappresenta che, nell'ultima riunione della Sezione III del 19 marzo 2013, e' emerso un unanime orientamento favorevole alla proroga della predetta ordinanza del 28 settembre 2012, in attesa che si concluda l'approfondimento istruttorio in relazione ai diversi profili posti;
Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;
Considerato che non si puo' escludere l'esistenza di un rischio che i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta;
Ritenuto che, in attesa di poter disporre delle risultanze definitive degli ulteriori approfondimenti scientifici affidati al Consiglio Superiore di Sanita' e di poter emanare i conseguenti provvedimenti, ricorrono i presupposti per adottare urgenti misure cautelative a tutela della salute dei minori, vietando sino al 31 ottobre 2013 la vendita ai minori di anni diciotto delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina;
Ordina:
Art. 1
1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
SIGARETTE ELETTRONICHE SUI TRENI TRENORD: NO PER TUTTI
Su raccomandazione del Ministero della Salute ed in attesa della definizione di una specifica normativa, così come per le sigarette tradizionali, è assolutamente vietato l'utilizzo di sigarette elettroniche su tutti i treni Trenord. Al viaggiatore che non si attiene a tale regola comportamentale, in base a quanto previsto dall'Art. 17 del DPR 753/80, verrà applicata una sanzione pari a 16,67 €.