Piazza Vecchia: il TAR non blocca i lavori
Piazza Vecchia: il TAR non blocca i lavori
La speranza dei commercianti che avevano presentato ricorso contro la destinazione a uffici del complesso della “Tettoia” in Piazza Vecchia che venisse decisa la sospensiva in attesa del giudizio di merito è andata delusa. Con su a ordinanza il Tribunale rigettato questa la richiesta di sospensione dei lavori. Si dovrà quindi attendere il giudizio di merito, sulla sostanza urbanistica del problema, cosa che avverrà presumibilmente nel giro di qualche mese.
Il Comune ne ha trasmesso copia per l'esattezza 8 minuti fa per cui diamo ora la notizia sic et simpliciter.
Seguirà commento.
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L'Ordinanza e il commento
Il dispositivio: “La domanda cautelare va respinta non essendo stata provatala sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile che possa derivare dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Spese compensate. Sottoscrivono Angelo De Zotti Presidente, Giovanni Zucchini consigliere, Silvia Cattaneo Primo Referendario, estensore. TAR Lombardia, Sezione seconda, 19 dicembre e depositata in segreteria il 20 dicembre”.
Ricorrenti
Il ricorso è di: La Pietra di Nana Giuliano, Telerie Balgera, Maspes Confezioni, Abbiati Tessuti, L'Orafo di Marveggio Daniele, Lainati Valter Abbigliamento, B & C Fruit Company, Essegi, Attrezzeria Motta di Motta Vittorio con l'avvocato Umberto Pillitteri. ed è
Destinatari
- contro il Comune rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo e
- nei confronti di Val Plastic srl, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Giuseppe Torrani e Giuseppina Incorvaia
Richiesta
- per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Pianificazione e Mobilità del Comune di Sondrio prot. n. 2628 del 17.9.2013, notificato in data 18.9.2013
- nonché per l'accertamento della difformità dell'intervento oggetto della DIA rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente nel Comune di Sondrio e del conseguente obbligo del predetto Comune, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e sanzionatori sull'attività edilizia, di inibire i lavori di cui alla DIA medesima;
- nonché per l'accertamento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti
COMMENTO
Ordinanza ineccepibile.
La sospensione viene concessa qualora un ricorso non manifestatamente infondato la chieda perchè altrimenti non si può più tornare indietro. Per fare un esempio: se fosse prevista la demolizione della tettoia con realizzazione in quel sedime di altra costruzione la sospensione sarebbe indispensabile perchè sennò un ricorrente potrebbe alla fine nel giudizio di merito avere ragione ma la tettoia non ci sarebbe più.
Tutto pertanto rimane aperto nella stessa situazione di prima con il TAR che compensa le spese ritenendolo cosa 'equa'