Parcheggi: a fianco di una zona blu ne occorre una gratuita

In caso contrario, sancisce la Cassazione, verbali nulli

Strisce blu. Importante ordinanza della Cassazione che sancisce la nullità del verbale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento.

Duro colpo per quelle amministrazioni comunali che pensano di far cassa facile con le "strisce blu", le famigerate aree a pagamento che hanno letteralmente invaso le aree urbane. Con l'importante ordinanza numero 18575 pubblicata in data di ieri 3 settembre dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sarà più semplice per gli automobilisti ottenere l’annullamento della multa per non avere corrisposto il prezzo stabilito nelle zone di sosta a pagamento. Spetta al Comune dover provare l’esistenza di aree a libera sosta nelle vicinanze e non al "multato". Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna sanzionata per aver parcheggiato nell'area a pagamento senza esporre il tagliando. Ribaltata la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso della cittadina che lamentato l’inesistenza di zone gratuite contigue a quelle a pagamento. Per gli ermellini è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regolamentano la sosta nell’area. In particolare, per , esponendo un nuovo principio che senza dubbio farà discutere perchè renderà più semplice l’annullamento delle multe per l’omessa esposizione del ticket, i giudici di Piazza Cavour hanno espressamente affermato che «nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi (x)dell'art.7 comma 8 C.d.S.».

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(x) Il comma 8 dell'art. 7 del Codice della strada: Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

A Sondrio, ci dicono, di zone contigue a pagamento e no ce ne sono ben poche. Per fare un esempio non può essere considera contigua la zona a nuovo parcheggio della stazione e quella a valle della stazione, nei pressi della sede dell'Unione Artigiani anche se sulla mappa lo sembrano.  Consegue che gran parte dei verbali, se i multati imitassero la signora di cui alla sentenza della Cassazione, verrebbero annullati. Al Comune va bene perchè nessuno si pensa di ricorrere anche se per farlo avanti il Giudice di Pace non occorre nominare un legale (ndr)

Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”