Domenica 17 ai cittadini l'ardua sentenza
Le norme per lo svolgimento dei referendum popolari di competenza dello Stato sono contenute, fondamentalmente:
- nella Costituzione, agli articoli 75 (referendum abrogativi di leggi o atti aventi valore di legge), 132 (referendum per la modificazione territoriale delle regioni) e 138 (referendum confermativi di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali);
- nella legge 25 maggio 1970, n. 352;
- infine, per quanto non disciplinato nella predetta legge n. 352/1970, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che:
“A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
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