Le garanzie per le "etichette intelligenti"
 Sono precise le garanzie e le prescrizioni impartite dal Garante 
 per la protezione dei dati personali per chi intende produrre ed 
 utilizzare le cosiddette "etichette intelligenti", cioè quei 
 minuscoli chip a radiofrequenza (detti anche sistemi Rfid, Radio 
 Frequency Identification) attivati da lettori ottici, che 
 iniziano a trovare applicazione anzitutto nell'ambito delle 
 aziende, degli esercizi commerciali, della grande distribuzione, 
 allo scopo di ottenere una serie di vantaggi, anche per il 
 consumatore (migliore gestione dei prodotti aziendali, maggiore 
 rapidità delle operazioni commerciali, agevole rintracciabilità 
 dell'origine di particolari prodotti, controllo degli accessi a 
 luoghi riservati).
 Alcuni impieghi di questa tecnologia - che non si limitino a 
 tracciare il prodotto per garantire l'efficienza del processo di 
 produzione industriale - possono costituire una violazione del 
 diritto alla protezione dei dati personali e determinare forme 
 di controllo sulle persone: con l'uso di Rfid si potrebbero, 
 infatti, raccogliere innumerevoli dati sulle abitudini dei 
 consumatori a fini di profilazione o essere in grado di 
 tracciare i percorsi effettuati dagli stessi, controllarne la 
 posizione geografica o verificare quali prodotti usa, indossa, 
 trasporta.
 I sistemi Rfid possono essere usati anche da soggetti pubblici o 
 privati anche ad altri scopi, quali l'identificazione personale 
 o la tutela della salute. Alcuni particolari usi, come 
 l'impianto di microchip sottopelle, sollevano già oggi 
 problematiche di grande delicatezza che hanno già indotto altre 
 autorità garanti in Europa a considerarlo inaccettabile sul 
 piano della protezione dei dati personali.
 Ulteriori pericoli possono derivare dall'adozione di standard 
 comuni tali da favorire la possibilità che terzi non autorizzati 
 "leggano" i contenuti delle etichette o intervengano sugli 
 stessi (es. mediante la loro riscrittura). I rischi possono 
 accrescersi nel caso si integrino le tecniche Rfid con 
 infrastrutture di rete, come telefonia ed Internet e sulla base 
 dello stesso sviluppo tecnologico che, potenziando i sistemi, 
 può consentire una "lettura" delle etichette a distanze sempre 
 maggiori.
 É per questi motivi che il Garante ha adottato un provvedimento 
 generale, che si collega a quello varato di recente dai garanti 
 europei, per stabilire alcune prime misure per rendere conformi 
 l'impiego dei sistemi Rfid alle norme sulla privacy nei casi in 
 cui si trattino dati personali relativi a persone identificate o 
 identificabili e tutelare la loro dignità e la libertà.
 Informativa
 Le persone devono essere adeguatamente informate dell'utilizzo 
 di sistemi Rfid, così come dell'esistenza dei lettori ottici che 
 attivano l'etichetta. La presenza di avvisi nei luoghi nei quali 
 le tecniche Rfid sono utilizzate non esime da apporre 
 informativa sugli stessi oggetti e prodotti che recano le 
 etichette intelligenti.
 Consenso
 Un soggetto privato che utilizza Rfid trattando dati personali 
 può farlo solo con il consenso espresso e specifico degli 
 interessati, a meno che ricorra in casi particolari uno degli 
 altri presupposti di legge. Il consenso non è valido se ottenuto 
 con pressioni o condizionamenti sull'interessato.
 Se le etichette intelligenti sono associate all'utilizzo di 
 carte di fedeltà, e si trattano dati a fini di profilazione dei 
 consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli 
 interessati.
 Il consenso non è necessario quando le etichette intelligenti 
 sono adoperate solo per modalità di pagamento e tale impiego non 
 comporti alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti 
 identificati o identificabili.
 Disattivazione
 Alle persone deve essere garantito comunque il diritto di 
 asportare, disattivare o interrompere gratuitamente ed in 
 maniera agevole il funzionamento delle Rfid al momento 
 dell'acquisto del prodotto sui cui è apposta l'etichetta. Le 
 etichette devono essere posizionate in modo tale da risultare 
 facilmente asportabili senza danneggiare o limitare la 
 funzionalità del prodotto (es. collocate solo sulla confezione).
 Non è, di regola, lecita l'installazione di Rfid destinate a 
 rimanere attive oltre la barriera-cassa dell'esercizio 
 commerciale.
 Accesso a determinati luoghi o a posti di lavoro
 Nei casi di impiego di Rfid per la verifica di accessi a 
 determinati luoghi riservati devono essere predisposte idonee 
 cautele per i diritti e le libertà delle persone. In 
 particolare: per i luoghi di lavoro va rispettato quanto 
 previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l'utilizzo di 
 impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; per 
 l'accesso occasionale di terzi a determinati luoghi occorre 
 predisporre un meccanismo che, nel caso di indisponibilità ad 
 usare Rfid da parte dell'interessato, gli permetta comunque di 
 entrare nel luogo in questione.
 Microchip sottopelle
 Tali impianti devono ritenersi in via di principio esclusi in 
 quanto in contrasto con i diritti, le libertà fondamentali e la 
 dignità della persona. Essi possono essere ammessi solo in casi 
 eccezionali per comprovate e giustificate esigenze di tutela 
 della salute delle persone. L'interessato, comunque, deve poter 
 ottenere la rimozione del microchip e l'interruzione del 
 relativo trattamento dei dati che lo riguardano. Si devono 
 prevedere modalità di impianto che garantiscano la riservatezza 
 circa la presenza delle etichette nel corpo dell'interessato.
 Va ricordato che anche nei casi di un limitato impiego di 
 microprocessori sottocutanei (es. Stati Uniti), sono stati messi 
 in evidenza i potenziali rischi sia per la salute che soggetti 
 che si sottopongono all'impianto, sia per la sicurezza dei dati 
 personali trattati.
 Il Garante ha stabilito, comunque, che i soggetti che intendono 
 utilizzare tali microchip devono sottoporre alla verifica 
 preliminare dell'Autorità tali sistemi.
 Proporzionalità, finalità di raccolta e conservazione dei dati
 L'uso di etichette intelligenti deve risultare proporzionato 
 agli scopi che si intende perseguire. I dati possono essere 
 utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti 
 e devono essere conservati per il tempo strettamente necessario.
 Misure di sicurezza
 Chi utilizza etichette intelligenti e tratta dati personali ha 
 l'obbligo di adottare misure di sicurezza per ridurre i rischi 
 di distruzione, perdita, acceso non autorizzato o manomissione 
 dei dati conservati.
 Notificazione
 L'avvio di trattamenti di dati che indicano la posizione 
 geografica di persone o oggetti mediante reti di comunicazione 
 elettronica o che siano effettuati allo scopo di costruire 
 profili o personalità di un individuo devono essere comunicati 
 preventivamente al Garante.
GdS
 GdS 10 IV 2005 - www.gazzettadisondrio.it
