LA NUOVA LEGGE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
 Con una proposta e una 
 condivisione trasversale, senza quindi posizioni politiche 
 particolari, ha fatto gran parte del suo cammino la nuova 
 legge sulla tutela degli animali. Qualcuno 
 qualunquisticamente ha commentato che con tutte le necessità 
 che hanno gli animali a due zampe con tanto di intelligenza 
 - in certi casi per la verità c'é da dubitarne... - il 
 Parlamento va a occuparsi di questo. E invece é giusto per 
 il semplice motivo che quotidianamente vengono alla ribalta 
 casi di maltrattamento degli animali, talora del tutto 
 gratuiti, quasi spinti da una sorta di malvagità perversa.
 Cominciamo a ricordare i punti salienti della nuova legge:
 "Art. 1. -
 1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale, è 
 inserito il seguente
 «TITOLO XII-bis - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI
 Art. 623-ter. - (Delitti contro gli animali). – Chiunque, 
 salvo ipotesi espressamente autorizzate da leggi speciali, 
 uccide animali, esseri senzienti che hanno diritto alla vita 
 ed al benessere, o arreca loro danni fisici, o li sottopone 
 a strazio o sevizie, è punito con l’arresto da sei mesi a 
 due anni e con l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000. La 
 pena è aumentata se l’uccisione avviene con mezzi 
 particolarmente dolorosi o per fini abietti o futili.
 Chi incrudelisce verso animali o li sottopone a 
 comportamenti, fatiche, giochi e spettacoli incompatibili 
 con la loro natura, valutata anche secondo le loro 
 caratteristiche etologiche, è punito con l’arresto da due a 
 otto mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 6.000.
 Alla stessa pena di cui al secondo comma soggiace chiunque 
 pone in essere condotte che offendono la sensibilità 
 psico-fisica degli animali, provoca loro angoscia, paura, 
 stress, li priva di acqua, cibo e cure, li abbandona, li 
 detiene in condizioni che limitano le caratteristiche 
 comportamentali della loro specie o somministra loro, al di 
 fuori dei casi autorizzati, farmaci o sostanze 
 biologicamente o farmacologicamente attive che siano idonee 
 a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche 
 dell’organismo.
 Ferme restando le ipotesi di cui ai commi dal primo al 
 terzo, chiunque utilizza animali per lotterie e feste, o li 
 utilizza, come bersaglio, in corride, oppure importa, 
 detiene e commercializza pelli di cani e gatti nonchè 
 oggetti e prodotti da loro derivati, è punito con l’arresto 
 da uno a sei mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 3.000. 
 Nel caso in cui le condotte sopra indicate siano poste in 
 essere nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è 
 aumentata.
 Chiunque organizza, partecipa o comunque favorisce 
 l’organizzazione di combattimenti clandestini o competizioni 
 non autorizzate con animali, che possono mettere in pericolo 
 l’integrità fisica degli animali, è punito con la reclusione 
 da due a quattro anni e la multa da euro 25.000 a euro 
 150.000.
 Ci sono poi norme per la confisca degli animali maltrattati, 
 la perdita della facoltà di detenere animali da uno a cinque 
 anni per chi ha avuto una condanna.
 La condanna comporta inoltre la sospensione per due anni 
 dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e 
 la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la 
 condanna comporta la perdita della facoltà di detenere 
 animali e l’interdizione da cinque a dieci anni dalla 
 professione, arte, industria, commercio o mestiere.
 Per questi reati non è applicabile la conversione della pena 
 detentiva in pena pecuniaria per cui uno deve farsi la 
 galera, magari ottenendo la condizionale a condizione che
 vi sia stato il risarcimento del danno in favore della 
 persona offesa.
 La nuova impostazione, - é detto nella relazione - si 
 incardina nel convincimento che l’uomo sia eticamente tenuto 
 a garantire la vita ed il benessere degli animali quali 
 creature viventi.
 In tal senso, tra le prime pronunce si colloca quella della 
 pretura di Amelia, del 7 gennaio 1987, la quale ha 
 individuato il concetto di maltrattamento-dolore quale 
 violazione delle leggi naturali biologiche, fisiche e 
 psichiche delle quali l’animale è portatore.
 Gli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità 
 fisica reagiscono a tutte le modifiche che si verificano 
 intorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, 
 cibo, stress, eccitazione, trattamento) entro determinati 
 limiti fisiologici (cosiddetto limite-soglia); se tali 
 limiti vengono superati, attraverso maltrattamenti che 
 possono essere fisici, genetici e ambientali, l’animale 
 prova dolore.
 In questa ottica, scopo della incriminazione è costituito 
 non solo dal sentimento di pietà che l’uomo prova verso 
 l’animale ma anche direttamente dall’animale stesso come 
 essere vivente, senziente, capace di reagire agli stimoli 
 del dolore.
 Nella relazione si sottolinea ancora che il testo supera 
 inoltre la distinzione fra uccisione di animale altrui 
 (punita ai sensi dell’articolo 638 del codice penale) e 
 maltrattamento e uccisione di animale proprio o res nullius 
 (aggravante del maltrattamento). Infatti, evidentemente il 
 mutamento dei valori non giustifica più in nessun modo 
 l’uccisione di animale proprio o res nullius, che non può 
 più essere considerata una mera aggravante di un (solo 
 eventuale) precedente maltrattamento.
Red
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