Soldi delle multe, Che se ne fa? Bisogna renderne conto burocraticamente
In Gazzetta Ufficiale, data odierna ovvero 28.2.2020 abbiamo trovato: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 30.12.2019. Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita'. (20A01017) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2020)Un Decreto in 5 articoli che va ad aumentare il carico di lavoro burocratico e che ha il fine ben preciso ovvero che i Comuni non possono fare cassa con i soldi delle multe, specie quelle per velocità eccessive. Viene infatti richiesta ai Comuni una relazione annuali sulle sanzioni amministrative e su come siano stati spesi questi soldi non per fare cassa ma per obbedire alle norme in materia.
Stralciamo:
2. La relazione deve contenere:
a) informazioni generali;
b) l'entita' dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei
proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di
velocita' di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto
legislativo;
3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e
2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni
anno ed e' riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno
precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante
dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142,
comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli
enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli
derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di
velocita'. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente
suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
b) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su
strade non di proprieta' dell'ente locale da cui dipende l'organo
accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per
cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui
dipende l'organo accertatore;
c) proventi derivanti da attivita' di accertamento eseguito su
strade di proprieta' dell'ente da parte di organi accertatori
dipendenti da altri enti locali.