) Il Decreto sulla segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate 2) Il decalogo dello sciatore
 1) Il Decreto
MINISTERO 
 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Atto originale completo DECRETO 20 dicembre 2005
 Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili 
 attrezzate.
 (GU n. 299 del 24-12-2005)
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in 
 materia
 di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
 fondo»;
 Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che
 prevede la determinazione da parte del Ministero delle 
 infrastrutture
 e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle 
 aree
 sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;
 Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 
 2003,
 n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di 
 Trento
 e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;
 Sentita altresi', la Federazione sportiva nazionale competente 
 in
 materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);
 Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di
 unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», 
 nell'ambito
 del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano 
 sport
 invernali»;
 Espletata la procedura di informazione in materia di norme e 
 regole
 tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata 
 ed
 integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
 attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta 
 del 3
 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili
 attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere
 conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto 
 che
 ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del 
 mutuo
 riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di 
 uno
 Stato membro dell'Unione europea, di una Paese EFTA firmatario
 dell'accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un 
 livello
 di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e
 dell'incolumità degli utenti.
 2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale 
 e
 delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.
 Art. 2.
 Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci é stato
 redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui
 all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di
 comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire
 danni.
 Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione 
 agli
 utenti del suddetto decalogo.
 Art. 3.
 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si 
 rendesse
 necessaria provvederà con apposito decreto all'introduzione di 
 nuovi
 segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui
 all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI
 nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si
 effettuano sport invernali».
 Art. 4.
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
 della
 Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2005
 Il Ministro: Lunardi
 __________________
 2) Il decalogo
 IL DECALOGO DELLO SCIATORE.
 Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 
 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli 
 utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze 
 di natura civile e penale.
 1. Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in 
 modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
 2. Padronanza della velocità e del comportamento. Ogni sciatore 
 deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla 
 propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, 
 della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.
 3. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte che ha la 
 possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione 
 che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. 
 4. Sorpasso. Il sorpasso puo' essere effettuato (con sufficiente 
 spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra 
 o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare 
 intralci allo sciatore sorpassato. 
 5. Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una 
 pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo 
 fare senza pericolo per sè o per gli altri; negli incroci deve 
 dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo 
 indicazioni. 
 6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso 
 di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La 
 sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo 
 sciatore deve sgomberare la pista al piu' presto possibile. 
 7. Salita. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale 
 la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai 
 bordi della stessa. 
 8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono 
 rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in 
 particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni. 
 9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di 
 incidente. 10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un 
 incidente o ne é testimone é tenuto a dare le proprie 
 generalità.
NLG
GdS 10 XII 2006 - 
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