Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti di immobili
Con il decreto del 
 2 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 
 febbraio 2006 è stato istituito il Fondo di solidarietà a 
 beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del 
 costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di 
 altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o 
 altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo 
 negoziale con il costruttore. La gestione del Fondo è attribuita 
 alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), 
 che vi 
 provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del 
 medesimo Ministero. La domanda di accesso al Fondo deve essere 
 presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
 decreto. Essa può essere presentata: per via telematica, 
 utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet 
 della Consap S.p.a.; per consegna diretta presso la sede della 
 stessa Concessionaria; a mezzo raccomandata con ricevuta di 
 ritorno inoltrata alla sede della Concessionaria. 
NLG
GdS 20 II 2006 - 
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