)

di NLG


Via libera al "Codice dell'Ambiente"
Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre scorso ha approvato in
via preliminare uno schema
di decreto legislativo che dà attuazione ad un'ampia delega
conferita al Governo dalla legge
n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia

ambientale. Il provvedimento, un corpus normativo di più di 700
pagine, semplifica,
razionalizza, coordina e rende più chiara la legislazione
ambientale in sei settori chiave
suddivisi in 5 capitoli: procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle
acque dall’inquinamento e gestione
delle risorse idriche; gestione dei rifiuti e bonifiche; tutela
dell’aria e riduzione delle emissioni
in atmosfera; danno ambientale. Il testo, un vero e proprio
Codice dell'ambiente, rappresenta
uno strumento facilmente consultabile non solo per gli addetti
ai lavori, ma per tutti i cittadini.
Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo
Unico: recepimento delle direttive
comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei
settori oggetto della delega, in
totale si tratta di otto direttive; accorpamento delle
disposizioni concernenti settori omogenei
di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni; integrazione
nei vari disposti normativi della
pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi
eterogenei, riducendo così la
stratificazione normativa generatasi per effetto delle
innumerevoli norme che si sono nel tempo
sovrapposte; abrogazione espressa delle disposizioni non più in
vigore. A questo riguardo,
il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione
di cinque leggi, dieci disposizioni di
legge, due decreti legislativi quattro D.P.R., tre D.P.C.M. ed
otto decreti ministeriali, cui sono da
aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene
confermata l’abrogazione da parte dei
decreti delegati.

ONLINE DUE OPUSCOLI SULL'INFLUENZA AVIARIA E STAGIONALE

Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie (CCM) del Ministero della
Salute ha realizzato due opuscoli sull'influenza aviaria e
stagionale allo scopo di fornire
informazioni pratiche: "L'influenza aviaria, istruzioni per
l'uso" e "Preveniamo l'influenza". Le
due mini-guide sono state stampate in 360 mila copie e saranno
distribuite gratuitamente
negli ambulatori di medicina generale e nelle farmacie.
"L'influenza aviaria, istruzioni per
l'uso" è un breve opuscolo che, senza volersi affatto
sostituirsi al Medico di Famiglia, che è
pur sempre il punto di riferimento principale, ha lo scopo di
fornire a tutti i cittadini alcune
essenziali informazioni pratiche per evitare di farsi trovare
impreparati di fronte ad una
eventuale emergenza. "Preveniamo l'influenza" si presenta,
invece, come una preziosa guida
per affrontare efficacemente le sindromi da virus A e B,
ottimamente articolata in una serie
organica di capitoli e paragrafi. Inizia a spiegare cos'è
l'influenza, come arriva, come si
manifesta; la prevenzione, il vaccino, chi deve vaccinarsi,
quando; le cure ed infine il fai da te
con i rimedi della nonna.

SCUOLA: LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PORTFOLIO

Con l'emanazione da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR)
delle linee guida per la compilazione del portfolio delle
competenze nella scuola dell'infanzia
e nel primo ciclo d'istruzione la riforma compie un altro
importante passo avanti verso la sua
piena messa a regime. Le linee guida rappresentano la sintesi di
esperienze significative

realizzate dalle stesse scuole del primo ciclo d'istruzione,
raccolte e valutate dagli IRRE, e
oggetto di particolare riflessione e studio. Il Portfolio
diventa, nel sistema scolastico riformato, il
solo strumento che raccoglie unitariamente le documentazioni più
significative del percorso
scolastico dell'alunno per gli aspetti valutativi, certificativi
e orientativi. D'ora in poi, quindi, i
tradizionali strumenti di valutazione individuale degli alunni
saranno inseriti nel Portfolio. Il
Portfolio è costituito da: parti strutturate e obbligatorie, che
comprendono: dati anagrafici,
documento di valutazione, attestato di ammissione alla classe
successiva, certificazione delle
competenze, consiglio di orientamento; parti obbligatorie ma a
strutturazione libera,
autonomamente elaborate dalle scuole, che comprendono:
registrazione delle osservazioni
sistematiche del bambino (scuola dell'infanzia), documentazione
significativa delle attività

educative e didattiche svolte dall'alunno, documentazione dei
processi di maturazione personale
dell'alunno e osservazioni dei docenti, modalità di
partecipazione/autovalutazione dell'alunno,
modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo
dell'alunno; parti consigliate e
rimesse alla libera strutturazione, come, ad esempio,
l'autopresentazione e/o presentazione
dell'alunno, la biografia con narrazione delle esperienze
significative dell'alunno. io 2008. La
riforma - che riguarda circa 12
milioni di lavoratori dipendenti privati (le norme escludono al
momento il versamento ai
fondi integrativi della liquidazione di quelli pubblici) - ha
come elemento centrale per il
decollo della previdenza complementare il criterio del
''silenzio assenso''. Dal 1° gennaio
2008 partiranno i sei mesi in cui il lavoratore potrà decidere
se lasciare il Tfr in azienda o
a quale fondo destinarlo. Se, al termine di questo periodo, il
lavoratore non si sarà espresso,
il suo Tfr ''maturando'' sarà versato dal datore di lavoro nel
fondo previsto dal contratto.

REVISIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DETENZIONE E PORTO DI ARMI



Il 23 novembre scorso è stato assegnato alla 1ª Commissione
Affari Costituzionali del Senato,
in sede referente, il disegno di legge di iniziativa governativa
recante "Revisione delle norme in
materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei
requisiti psico-fisici dei detentori,

nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi"
(A. S. 3650). Il provvedimento,
finalizzato a rendere più efficiente il sistema dei controlli,
introduce misure più attente di verifica
che, pur salvaguardando il diritto a possedere legalmente armi,
mirano a rafforzare le garanzie
di sicurezze a tutela della pubblica incolumità. Queste le
novità più rilevanti del disegno di legge
approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005:
introduzione del nulla osta alla detenzione,
accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma; richiesta
dimostrazione di possedere l'idoneità
psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a
chi voglia semplicemente detenerla;
divieto di vendita o di cessione di armi comuni a privati che
non si siano preventivamente muniti del
nulla osta all'acquisto e alla detenzione; estensione dei casi
di rifiuto della licenza di porto d'armi;
la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e
alla loro detenzione non possono essere
rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e
la capacità tecnica al maneggio delle armi;
chi trova armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, ha
l'obbligo di informare immediatamente gli uffici
locali di pubblica sicurezza; lo stesso obbligo è posto a carico
di chi venga a conoscenza dell'esistenza
di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.

PRIVACY: LE REGOLE PER LE STRUTTURE SANITARIE

Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie
per diagnosi, cure, prestazioni mediche,

operazioni amministrative, deve essere garantita la più assoluta
riservatezza e il più ampio rispetto

dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità. Lo ha
stabilito il Garante per la protezione dei dati
personali con un provvedimento generale, adottato il 9 novembre
scorso, nel quale ha prescritto ad
organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie
territoriali, aziende ospedaliere, case di cura,
osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e
sicurezza sul lavoro) una serie di misure
da adottare per adeguare il funzionamento e l'organizzazione
delle strutture sanitarie a quanto stabilito
nel Codice sulla privacy e per assicurare il massimo livello di
tutela delle persone. Queste alcune delle
misure da rispettare. La tutela della dignità della persona deve
essere sempre garantita. Quando
prescrive medicine o rilascia certificati, il personale
sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute
dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Ospedali e
aziende sanitarie devono predisporre
distanze di cortesia, sensibilizzando anche gli utenti con
cartelli, segnali ed inviti. L'organismo sanitario
può dare notizia, anche per telefono, sul passaggio o sulla
presenza di una persona al pronto soccorso
e sulla presenza dei degenti nei reparti, ma solo ai terzi
legittimati, come parenti, familiari, conviventi.

Nei locali di grandi strutture sanitarie i pazienti, in attesa
di una prestazione o di documentazione (es.
analisi cliniche), non devono essere chiamati per nome. Si
possono dare informazioni sullo stato di salute
a soggetti diversi dall'interessato quando questi abbia
manifestato uno specifico consenso.
NLG


GdS 30 XI 2005 - www.gazzettadisondrio.it

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