Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005 gli Esami di Stato
 Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005 gli studenti che hanno 
 frequentato l'ultimo anno del proprio corso di studi e che sono 
 stati regolarmente scrutinati svolgeranno le prove scritte per 
 l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
 secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
 E' quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 32 del 21 
 febbraio 2005 che stabilisce le istruzioni, le modalità 
 organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di 
 maturità dell'anno scolastico 2004/2005.
 La collaudata modalità di svolgimento degli anni passati è stata 
 confermata.
 La prima e seconda prova scritta vengono predisposte dal 
 Ministero; la terza prova scritta viene formulata dalla 
 commissione interna.
 Anche la modalità di conduzione del colloquio ed i criteri di 
 valutazione sono gli stessi degli anni scorsi: lo studente può 
 iniziare con la presentazione di una tesina redatta nella forma 
 preferita, anche multimediale.
 Gli studenti possono trovare tutte le informazioni utili sulla 
 sezione on line del sito del ministero dell'Istruzione, 
 appositamente dedicata all'esame di Stato, dove tra l'altro è 
 possibile visionare tutte le commissioni d'esame e i 
 provvedimenti normativi in materia scolastica.
Esame di Stato 2005
 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
 svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
 di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non 
 statali. Anno scolastico 2004-2005.
 Ordinanza Ministeriale n. 32
 ART. 1
 INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
 1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
 studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 
 2004/2005, ha inizio il giorno 22 giugno 2005.
 ART. 2
 CANDIDATI INTERNI
 1. Sono ammessi all'esame di Stato:
 a. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano 
 frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con 
 attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio 
 finale;
 b. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati 
 ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
 c. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute 
 che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi 
 avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) 
 del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di 
 voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
 d. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute 
 che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi 
 avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) 
 del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui 
 al successivo comma 2.
 2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e 
 per quelli legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, 
 lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono 
 sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente 
 esame di Stato, esclusivamente per merito, quando nello 
 scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano 
 riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta 
 ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri 
 dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche 
 dell'educazione fisica.
 3. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, cessano di avere 
 applicazione le disposizioni in materia di rinvio del servizio 
 militare di leva per motivi di studio, in conseguenza della 
 sospensione delle chiamate a svolgere tale servizio, a decorrere 
 dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'articolo 1 della Legge 23 
 agosto 2004, n.226.
 La disposizione di cui alla Legge 10 dicembre 1997,n. 425, 
 art.2, comma 4, concernente l'abbreviazione di un anno del corso 
 di studi di scuola secondaria superiore, per obblighi di leva, 
 diviene, pertanto, inapplicabile.
 ART. 3
 CANDIDATI ESTERNI
 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal 
 presente articolo coloro che:
 a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in 
 cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo 
 scolastico;
 b. siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da 
 almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso 
 prescelto, indipendentemente dall'età;
 c. compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in 
 cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati 
 dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
 d. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un 
 corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata 
 almeno quadriennale;
 e. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima 
 del 15 marzo.
 2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali 
 e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in 
 una delle seguenti condizioni:
 a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in 
 cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del 
 diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza 
 corrispondente;
 b. siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o 
 di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della 
 durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
 c. compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in 
 cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati 
 dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, 
 compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza 
 corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
 d. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un 
 corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata 
 almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica 
 e di licenza corrispondenti;
 e. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima 
 del 15 marzo.
 3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi 
 compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono 
 documentare, altresì, di aver esperienze di formazione 
 professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con 
 quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale 
 svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono 
 riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, 
 l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività 
 caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. 
 L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una 
 dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema 
 allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da 
 idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di 
 formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni 
 è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione 
 sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, 
 prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui 
 al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei 
 corsi postqualifica ad esaurimento.
 4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico 
 commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe 
 terminale dei seguenti indirizzi di precedente ordinamento: 
 Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, 
 Amministrazione industriale possono sostenere le prove degli 
 esami di Stato unicamente per l'indirizzo 
 Giuridico-economico-aziendale di nuovo ordinamento, senza 
 sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o 
 promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame 
 preliminare nella specie dell'esame di idoneità e non anche 
 dell'esame integrativo.
 5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato 
 conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le 
 Attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di lstituto 
 tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento 
 debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il 
 tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di 
 agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il 
 mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione 
 della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella 
 certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del 
 regolamento. In particolare, per i candidati esterni agli esami 
 di Stato di istituto tecnico per le attività sociali-indirizzo 
 dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di 
 psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al 
 segmento formativo proprio della classe terminale .Per i 
 candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di 
 quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è 
 ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e 
 quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce 
 titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel 
 tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
 6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso 
 di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un 
 corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di 
 tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento 
 dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
 7. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non 
 siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di 
 studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere 
 l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere 
 a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento 
 dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito 
 dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) 
 del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di 
 un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto 
 dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo 
 scolastico.
 8. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di 
 obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
 9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano 
 sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro 
 tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
 10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, 
 indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
 11. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami 
 di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano 
 indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle 
 condizioni indicate al successivo art.4, comma 7.
NCL
 GdS 10 III 2005 - www.gazzettadisondrio.it
