I QUESITI REFERENDARI
 I quattro quesiti referendari, 
 semplicissimi come si vede e alla portata di tutti...
PRIMO
 "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
 avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente 
 assistita", limitatamente alle seguenti parti:
 Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da 
 un’unica cellula di partenza, eventualmente";
 Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa 
 collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo 
 dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili 
 metodologie alternative";
 Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di 
 clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
 Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la 
 crioconservazione e"?"
SECONDO
 "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
 avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente 
 assistita", limitatamente alle seguenti parti:
 Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei 
 problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla 
 infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione 
 medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità 
 previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i 
 soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
 Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente 
 assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi 
 terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o 
 infertilità.";
 Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione 
 medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata 
 l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive 
 della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di 
 sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico 
 nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata 
 e certificata da atto medico.";
 Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: 
 "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi 
 un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i 
 destinatari, ispirandosi al principio della";
 Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando 
 quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
 Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento 
 della fecondazione dell’ovulo";
 Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e 
 terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
 Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e 
 contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
 Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e 
 documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di 
 salute della donna non prevedibile al momento della 
 fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del 
 trasferimento, da realizzare non appena possibile"."
TERZO
 "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
 avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente 
 assistita", limitatamente alle seguenti parti:
 Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche di 
 procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo";
 Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione 
 del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
 Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione 
 del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
 Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai 
 fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia 
 richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, 
 comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
 300.000 a 600.000 euro.";
 Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?"
QUARTO
 "Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
 avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente 
 assistita", limitatamente alle seguenti parti:
 Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di 
 favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla 
 sterilità o dalla infertilità umana";
 Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente 
 assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi 
 terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o 
 infertilità.";
 Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione 
 medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata 
 l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive 
 della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di 
 sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico 
 nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata 
 da atto medico.";
 Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: 
 "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi 
 un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i 
 destinatari, ispirandosi al principio della";
 Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando 
 quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";
 Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento 
 della fecondazione dell’ovulo";
 Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", 
 di cui al comma 2 del presente articolo";
 Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e 
 contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
 Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e 
 documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di 
 salute della donna non prevedibile al momento della 
 fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del 
 trasferimento, da realizzare non appena possibile?"."
Red
 GdS 30 V 2005 - www.gazzettadisondrio.it
