LA RIFORMA DELLE RIFORME, QUELLA DELLE ISTITUZIONI. LA SINTESI 11 7 30 33
Ne hanno parlato e scritto tanti, ma magari qualche lettore, come da e-mail giunte, ha piacere a vedere riassunto quello che è uscito da Palazzo Chigi. Saranno magari pochi ma gli argomenti sono tanti e soprattutto molto rilevanti.
Entriamo quindi in argomento.
La riforma dell'architettura istituzionale varata dal governo nel Consiglio dei Ministri del 22 luglio riscrive la parte seconda della nostra Costituzione. Sono tre i capisaldi sui quali si regge l'intervento riformatore:
- il primo riguarda la riduzione del numero dei parlamentari,
- il secondo il rafforzamento dell'Esecutivo,
- il terzo, che rappresenta il "cuore" della riforma, è il superamento del bicameralismo perfetto con l'istituzione del senato federale.
Queste alcune delle novità che saranno introdotte, al termine del complesso iter previsto per le leggi di revisione della Costituzione.
I punti principali della riforma:
Riduzione del numero dei parlamentari
La riforma costituzionale prevede il dimezzamento del numero dei deputati e dei senatori, ne consegue una riduzione dei costi della politica. Inoltre, è previsto in Costituzione che l'indennità parlamentare sia commisurata, almeno per una parte significativa, all'effettiva partecipazione ai lavori.
L'età per poter essere eletti alla Camera e al Senato viene abbassata per ambedue le Camere.
Riforma del bicameralismo e trasformazione in senso federale del Senato
Il superamento del bicameralismo perfetto costituisce il "cuore" della riforma costituzionale e si lega anche all'esigenza di dare compiuta attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione realizzata nel 2001.
La riforma consiste nel separare le competenze e la composizione tra le due Camere. Il Senato della Repubblica diventa Senato federale della Repubblica ed è agganciato all'elezione dei Consigli regionali. La modifica intende perseguire una spiccata semplificazione della rappresentanza politica e territoriale in seno alle Camere nonché conseguire importanti risultati in ordine alla celerità ed alla efficienza dei lavori parlamentari.
Modifiche alla ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni
La riforma punta a fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in materie molto delicate come l'energia e le infrastrutture strategiche che vengono ricomprese nelle materie di competenza dello Stato.
Procedimento legislativo più veloce, più garanzie per Governo e opposizioni
Il procedimento legislativo diviene più semplice e tempestivo; solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale) si procederà con il sistema bicamerale perfetto, mentre negli altri casi la competenza sarà distinta tra i due rami.
Il Governo avrà il potere di richiedere la conclusione dell'esame di disegni di legge, presso la Camera dei deputati, entro tempi certi.
Spetterà ai Regolamenti parlamentari definire più incisivi poteri del Governo in Parlamento e predisporre adeguate garanzie per le opposizioni parlamentari.
Più stabilità di Governo, rafforzamento del Premier
La riforma intende garantire una maggiore stabilità di Governo ed un rafforzamento del Premier, che assumerà la denominazione di Primo Ministro.
La legge elettorale per la Camera dei deputati, anche attraverso l'indicazione del candidato Primo Ministro, dovrà garantire la formazione di maggioranze solide; in tal modo, l'individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni.
L'eventuale approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera dei deputati. E' possibile che il Presidente della Repubblica, nel rispetto dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo Ministro. E' comunque previsto che il Primo Ministro possa chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere.
Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri ed i Viceministri. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati.
Le istituzioni di garanzia
La riforma mantiene "inalterate" le istituzioni di garanzia dell'ordinamento costituzionale.
Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell'equilibrio fra i poteri, intervenendo, in particolare, nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell'apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.