10 10 25 OPERATIVA L'ESENZIONE DAL CANONE RAI PER GLI ULTRASETTANTACINQUENNI

A partire dal 2008, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46, senza conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento Rai per la televisione che si possiede nella casa di residenza. Se già è stato effettuato il versamento del canone, si possono recuperare gli importi versati mediante la presentazione di una istanza di rimborso. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, fornisce tutti i chiarimenti. Obiettivo della norma, tutelare le persone anziane che si trovano in condizioni di disagio socio economico. Chi chiede l'agevolazione, deve: aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno); non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio; avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98). Nel calcolo non vanno inseriti i redditi esenti da irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili.

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