7 20 8 UNA NUOVA LEGGE PER TUTELARE I DIRITTI DEI SORDO-CIECHI

Riconoscimento della sordocecità come disabilità unica e specifica, maggiore salvaguardia dei diritti, pari opportunità e migliore qualità di vita. Questo l'obiettivo della nuova legge pubblicata sulla G.U. del 13 luglio 2010, n.161, che ha disposto, nei confronti delle persone affette sia da cecità civile che da sordità, il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004. Le indennità e le pensioni spettanti in virtù della sordocecità sono erogate in forma unificata dall'Inps. L'unificazione dei trattamenti è rivolta anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2010) sono già titolari di pensioni e indennità relative ai riconoscimenti distinti di entrambe le minorazioni Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano alle domande presentate dall'entrata in vigore della legge o in occasione di eventuali revisioni programmate. L'accertamento della sordocecità è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa in vigore. Spetta alle Regioni individuare specifiche forme di assistenza ai soggetti sordociechi, con guide-comunicatori e interpreti.

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