Voto regionale e italiani all'estero

Riceviamo e pubblichiamo:

L'approssimarsi dell'appuntamento elettorale per il rinnovo dei
Consigli Regionali previsto per il 3-4 aprile prossimo dovrebbe
spingere il mondo


dell'emigrazione ad interrogarsi sul rapporto istituzionale
attualmente esistente tra le Regioni e le nostre Comunità al'estero.

Un rapporto generalmente tenuto con i pochi addetti ai lavori ,
quasi mai direttamente con i consiglieri e gli assessori
regionali avendo essi delegato


la questione alle poche Consulte funzionanti.

Non dobbiamo quindi stupirci se nei programmi elettorali le
tematiche degli italiani nel mondo rimangono nell'oblio o se
vengono dedicate ad esse solo


poche righe spesso generiche,quasi di circostanza.

Si potrebbe obbiettare che non essendo coinvolti nel voto gli
italiani all'estero,questi non abbiamo grandi motivi per
appassionarsi a tali elezioni


Eppure mai come in questo momento, occorerebbe invece avere una
grande attenzione su chi verrà eletto e sulla sua sensibilità
alla tematica, essendo vitale costruire un rapporto istituzionale al fine di
creare quella legislazione di riferimento ,tanto necessaria
quanto auspicata per dare


normative di sostegno alle esigenze dei nostri connazionali nel
mondo.

Ho citato recentemente al CGIE la questione degli Statuti
regionali come elemento prioritario per riconoscere diritti e
doveri dell'italiano all'estero


per tematiche importanti quali la salute,la sicurezza sociale,il
sostegno all'impresa e altri per aprire infine, un dibattito sul
possibile voto


amministrativo regionale e sulle forme di partecipazione alla
vita istituzionale locale (attualmente sviluppato con grande
prudenza solo dalla Regione
Friuli Venezia Giulia).

Vorrei quindi soffermarni ed analizzare quali scenari
istituzionali occorrerà affrontare per poter parlare di
partecipazione alla vita regionale degli


italiani all'estero. Occorre subito premettere che chi prometterà
ai nostri connazionali tempi brevi per il diritto al voto
amministrativo alle future elezioni regionali , lo farà o con
demagogia o senza cognizione di causa.

Per capire la questione del voto occorre partire dagli Statuti
Regionali alla cui elaborazione ed approvazione è stata dedicata
con tempi lunghissimi di


approvazione gran parte delle legislature regionali 200-2005
.Questo in larghissima misura per volontà dei Consigli Regionali
impegnati a stemperare
ed ammorbidire il principio contenuto nella Legge costituzionale
n. 1 del 1999.
Un principio secondo cui la caduta del Presidente della Giunta
sia se provocata da un voto di sfiducia sia da vicende
personali, trascina con sé il
Consiglio Regionale,tenendo presente che tutti i Consigli i
Consigli regionali hanno conclusivamente scelto la forma di
governo che mantiene


l'elezione diretta del Presidente della Regione .Un vincolo
quindi indissolubile.

Al momento attuale risultano approvati ed entrati in vigore lo
Statuto della Puglia (legge 12 maggio 2004, n. 4), della
Calabria (legge 19 ottobre 2004,

n. 25) e del Lazio (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1).
Sono stati approvati in seconda deliberazione dal Consiglio
regionale e impugnati davanti
alla Corte costituzionale, lo Statuto della Toscana,
dell'Umbria, dell'Emilia Romagna, dell'Abruzzo e della Liguria:
sui primi tre la Corte costituzionale
si è pronunciata rispettivamente con le sentenze nn. 372, 378 e
379 del 2004.

Risultano approvati in seconda deliberazione lo Statuto del
Piemonte e delle Marche, mentre è stato deliberato in prima
lettura lo Statuto della


Campania. Il procedimento è invece fermo in Basilicata, Veneto,
Lombardia e Molise (Regione, quest'ultima, dove non si vota nel
2005).

Sulla legge elettorale, invece, l'interesse è stato tardivo:
solo nel luglio 2004 è stata promulgata la legge quadro
richiesta dall'art. 122, comma 1, Cost.e l'unica Regione, ad oggi, ad aver approvato una nuova legge
elettorale è la Toscana (legge reg. n. 25 del 2004).

A tutt'oggi, dunque, il quadro normativo per le elezioni
regionali è fornito dalla legge n. 108 del 1968, dalla legge n.
43 del 1995 (il c.d.

Tatarellum),
dall'art. 5, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1999 e dalla
legge n. 165 del 2004. Da un punto di vista costituzionale si
devono citare poi le sentenze
della Corte costituzionale nn. 196, 201 del 2003, 2, 378 e 379
del 2004.

Cosa comporta tutto questo? Significa che le Regioni che
volessero legiferare in materia elettorale magari prevedendo il
voto amministrativo per
corrispondenza per i propri corregionali all'estero o la
costituzione di una sorta di collegio extra-nazionale avrebbero
immediatamente imponenti


problemi giuridici che amministrativi.

Questo vale sia per le Regioni che sono in attesa attesa di
promulgare gli Statuti che quelle che li hanno già approvati.

Nel primo caso di Regioni prive di Statuti ,la sentenza della
Corte Costituzional n.196 del 2003 stabilisce spazi assai esigui
per una legislazione
elettorale regionale in assenza dell'approvazione di un nuovo
Statuto regionale , potendo le Regioni modificare le leggi
statali vigenti solamente per
aspetti di dettaglio e quindi confermando l'elezione del
Presidente, la
dimensione del listino (cioè quei candidati eletti
automaticamente con il
Presidente vincitore delle elezioni), o le modalità di
distribuzione dei seggi tra le Province.

Sulla base del principio di continuità, in queste Regioni si
voterà quindi applicando la legislazione vigente.

Per quanto riguarda le Regioni che hanno già promulgato lo
Statuto si porrà invece il problema di come procedere ad una
approvazione della legge


elettorale regionale,considerato che la Corte costituzionale ha
già stabilito che la Regione può disciplinare la materia
elettorale effettuando un


recepimento dei testi nazionali che comporta nei fatti
,l'impossibilità di esimersi dal rispettare i principi
fondamentali dettati dalla legge n. 165 del

2004.

Questo comporta che le Regioni dovrebbero adeguare lo Statuto ad
una legislazione nazionale non ancora stabilizzata,verificato
l'attuale clima

politico, con complicati problemi di allineamento legislativo ,
in cui non mi addentro, per garantire un numero sufficiente di
consiglieri come premio di

maggioranza per poter ottenere un "livello di sicurezza" per la
governabilità.

Una situazione per farla breve che in assenza di apposite
modifiche da parte del legislatore regionale e dell'emanazione
di una legge quadro

nazionale, porterebbe ad applicazioni con palesi violazioni
dello Statuto, conducendo potenzialmente ad un numero di
consiglieri superiore rispetto a

quelli previsti da quest'ultimo.

Problema ancor più delicato per quelle Regioni che vorranno
dotarsi di una legge elettorale regionale totalmente nuova, Pare
da escludere che le

Regioni possano autonomamente individuare e disciplinare gli
organi chiamati a gestire il procedimento elettorale,
individuando soggetti diversi da
quelli previsti dalla legislazione nazionale. Inoltre le Regioni
non dispongono delle competenze e delle strutture adeguate ad
organizzare e a gestire


autonomamente il procedimento elettorale.

A chi legge le conclusioni per capire quanta strada si dovrà
percorrere tra il dire e il fare sul voto amministrativo per gli
italiani all'estero.


Concludo esponendo il meccanismo del voto regionale lombardo per
far comprendere quanto sarebbe complesso inserire quello di
residenti all'estero,
se non dovesse esserci una fortissima volontà politica e un
chiaro disegno istituzionale

L'elezione del Consiglio regionale Lombardo avviene con un
sistema misto (proporzionale con premio di maggioranza
variabile) per permettere alla


coalizione vincente, in ogni caso, di disporre in Consiglio
regionale di una maggioranza di seggi non inferiore al 55% o al
60% del numero complessivo
di seggi assegnati.

Il meccanismo dell'attribuzione dei seggi con il sistema
proporzionale prevede che non ottenga alcun seggio il gruppo
politico che a livello regionale ha
ottenuto meno del 3% dei voti validi a meno che faccia parte di
una coalizione che in ambito regionale ha superato il 5%. Da qui
la proliferazione di
molte liste "civetta".

I candidati vengono eletti sulla base dei voti di preferenza
ottenuti nelle "liste provinciali".
Viene eletto Presidente della Regione Lombardia il candidato a
capo della coalizione che ha ottenuto più voti in ambito
regionale.
Il candidato presidente si presenta all'elettorato anche con una
lista "bloccata" composta al massimo da 16 esponenti politici
(il listino).

Questi non
ottengono voti di preferenza personali ma vengono eletti
consiglieri regionali se il loro capolista vince le elezioni.

In base ai voti ottenuti in ambito regionale, possono essere
eletti i primi

8 della "lista regionale" oppure tutti i 16 componenti.

Le ipotesi principali sono:

a)la percentuale dei seggi conseguiti dalle "liste provinciali"
collegate alla "lista regionale" vincente è pari o superiore al
50%. In questo caso
vengono eletti i primi 8 nominativi presenti nella "lista
regionale" in modo tale che la rappresentanza della maggioranza
in Consiglio regionale
disponga del 60% dei seggi (il caso verificatosi con le elezioni
regionali del 2000). I restanti 8 seggi vengono ripartiti tra le
liste provinciali non
collegate alla lista regionale vincente ( "premio di
minoranza").

b)la percentuale dei seggi conseguiti dalle liste provinciali
collegate alla lista regionale vincente è inferiore al 50%. In
questo caso tutti i 16 nominativi
del "listino" vengono assegnati alla lista regionale vincente.

c) Quest'ultima ripartizione può però non essere ancora
sufficiente al raggiungimento delle percentuali "di
governabilità" previste dal legislatore.

Ecco allora che se la percentuale dei voti ottenuta dalla lista
regionale vincente è inferiore al 40% e il totale dei seggi
conseguiti è inferiore al 55%

dei seggi disponibili in Consiglio regionale, alla lista
regionale vengono attribuiti i seggi necessari al suo
raggiungimento. Se la percentuale di voti è

superiore al 40% e il totale dei seggi è pari o superiore al
55%, alla lista regionale vincente viene assegnata una quota di
seggi che consenta alla

maggioranza di raggiungere almeno il 60% dei seggi del
Consiglio. In questi casi è possibile che il numero complessivo
di consiglieri regionali superi
le 80 unità.

Semplice no? Dicono che sia un sistema "blindato" per la
stabilità del governo regionale.
Solo un appunto: in base a questo meccanismo le provincie di
Sondrio e Lodi rischiano di non eleggere nessun consigliere
regionale
per l'esiguità del
numero degli elettori.

Sondrio con la Valtellina e la Valchiavenna sono una importante
realtà dell'emigrazione lombarda, rappresentata ottimamente
nell'ultima legislatura
dal Consigliere regionale Marco Tam (ed anche dal consigliere
Giovanni Bordoni - ndr). Lodi se pur in misura
minore rappresenta anch'essa il mondo del'emigrazione
lombarda,specialmente in
Argentina e Brasile. Una ingiustizia che mi auguro venga sanata
nella prossima legislatura.

Daniele Marconcini



GdS 20 III 2005 - www.gazzettadisondrio.it

Daniele Marconcini
Politica