29030 parole, 204.082 caratteri: valtellinesi si cambia!

29030 parole, 204.082 caratteri: italiani si cambia?

Ci siamo. La Riforma della Pubblica Amministrazione sta per diventare legge dello Stato. C'era stata a suo tempo la delega al governo, è arrivata la bozza, il Parlamento (che però deve stare solo nel solco della delega a suo tempo approvata) e infine, a breve, il caro da parte del Consiglio dei Ministri e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

Abbiamo titolato “valtellinesi si cambia!” con il punto esclamativo e riferendoci sia a chi nella PA ci lavora come a quanti ne sono utenti, mettendoci invece il punto interrogativo riferendoci ai nostri connazionali. Perchè questa differenza? Semplice: da noi complessivamente l'Amministrazione pubblica, nelle sue diverse caratterizzazioni, funziona. Il personale normalmente é davvero 'al servizio del cittadino' come lo sono le persone incaricate di pubblici servizi elettivi e non. Capita anche che i servizi funzionino, che le società pubbliche in toto o in parte non presentino bilanci in rosso e non lascino a desiderare per il livelli di servizio. Succede persino che le opere – l'ultimo caso pochi giorni fa – alla fine non risulta che costino di più del previsto e, ohibò!, ci siano addirittura risparmi. Vale non solo per settori, uffici, Enti locali ma anche per le articolazioni periferiche dello Stato e del Parastato. Le incongruenze, gli aspetti negativi, le perle dell'UCAS, (il ben noto Ufficio Complicazione Affari Semplici), non la regola ma l'eccezione, il contrario di quello che da molte parti, non tutte, e in molti settori oggi avviene.

Dunque ci siamo.

Ora abbiamo il passaporto per l'Eden pubblico condensato in 29.030 parole, 204.082 caratteri, e se qualcuno nutre dei dubbi su questi numeri non ha altro da fare che andare una a una a contare le quasi 30mila parole per poi passare al conteggio dei caratteri, spazi vuoti fra una lettera e l'altra compresi. Se poi si vuil controllare quanto tempo ci vuole a leggere ad alta voce e con buon ritmo vedrà che è questione di ore necessarie per arrovare in fondo. Cifre che la dicono lunga sulla quantità di disposizioni, di vincoli, di rimandi attuativi che si trovano nel provvedimento. Di quanti “bisesciat' solleveranno. Proteste e istanze, queste in genere sinora andate a vuoto o quasi, si sono già sollevate e tante si solleveranno unite nella ferrea applicazione della seconda legge della futurica di Isac Asinov, lapidaria nella sua formulazione “La resistenza al cambiamento”.

Dunque si cambia. Come? Impossibile rendere edotti i lettori in dettaglio di cosa c'è dentro questo '1577' del moribondo Senato della Repubblica. Riprendiano un passo della relazione ufficiale e diamo i titoli dei 17 articoli.

LA PREMESSA
Il presente disegno di legge reca un novero di deleghe legislative, che investono l'organizzazione della pubblica amministrazione per i seguenti riguardi:
◾modalità di erogazione dei servizi in via digitale ai cittadini, sì da configurare una "cittadinanza digitale" (articolo 1);
◾disciplina della conferenza di servizi (articolo 2);
◾segnalazione certificata di inizio attività; silenzio assenso (articolo 4; l'articolo 3 detta alcune altre disposizioni in materia di silenzio assenso, l'articolo 5 in materia di autotutela amministrativa);
◾pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (articolo 6);
◾inconferibilità e incompatibilità di incarichi (ancora l'articolo 6);
◾riorganizzazione degli uffici e delle funzioni, di Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, agenzie governative nazionali, enti pubblici non economici nazionali (articolo 7, entro il quale si colloca altresì la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nonché della rete organizzativa delle Prefetture; così come si colloca, a seguito di trasposizione decisa nell'esame referente, la riorganizzazione del Pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile);
◾riforma delle Camere di commercio (articolo 9 nel disegno di legge originario, divenuto articolo 8 con l'esame referente);
◾dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (articolo 9);
◾lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (articolo 11 per alcuni profili generali, e articolo 12);
◾partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni (articolo 11 e articolo 13);
◾servizi pubblici locali (articolo 11 e articolo 14);
◾'aggiornamento' a fini attuativi di disposizioni legislative che prevedano provvedimenti di attuazione (articolo 15).
Per suo conto, l'articolo 10 verte sulla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella amministrazioni pubbliche.
Seguono la clausola di salvaguardia circa l'applicazione nelle Regione a statuto speciale (articolo 16) e le disposizioni circa i complessivi profili finanziari (articolo 17).

Gli articoli

Articolo 1
(Carta della cittadinanza digitale)

Articolo 2
(Conferenza di servizi)

Articolo 3
(Silenzio assenso tra amministrazioni)

Articolo 4
(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

Articolo 5
(Autotutela amministrativa)

Articolo 6
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)

Articolo 7
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

Articolo 8 del disegno di legge dopo l'esame referente
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

Articolo 9
(Dirigenza pubblica)

Articolo 10
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

Articolo 11
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)

Articolo 12
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Articolo 13
(Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche)

Articolo 14
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d’interesse economico generale)

Articolo 15
(Delega al Governo per la modificazione e l’abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi)

Articolo 16
(Clausola di salvaguardia)

Questo articolo è stato introdotto nel corso dell'esame referente. Prevede che le disposizioni della presente legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative orme di attuazione.

Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)

GdS 8.4.2015

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