Via le Province a furor di popolo: Lo vuole ben (!) il QUATTRO) PER CENTO degli italiani! E 277 deputati su 630
Che ne pensano gli italiani
Secondo una indagine demoscopica dello studio Ispo, al di sopra di ogni sospetto e scientificamente apprezzato, solo per 4% italiani l'abolizione delle Province costituisce una priorità.
Il 72% dei cittadini si sentono orgogliosi della loro provincia e solo il 4% degli italiani ritiene prioritario abolire le Province. E' quanto emerge da una indagine sugli italiani realizzata dal centro studi dell'Ispo presentata a Milano dal Prof. Renato Mannheimer, dal Presidente dell'Upi Antonio Saitta e dall'Assessore alle riforme istituzionali della Provincia di Milano, Franco De Angelis. Secondo lo studio, per l'81% degli italiani la riforma più urgente per tagliare la spesa pubblica è ridurre le indennità dei parlamentari italiani. Secondo lo studio Ispo, l'attaccamento alle Province e' un sentimento radicato, riscontrato in ogni rilevazione dal 2003 ad oggi, nonostante le pesanti campagne demagogiche contro questa istituzione. "La spesa pubblica - ha evidenziato il Prof. Mannheimer - viene vista dai cittadini come spesa politica". Infatti alla domanda 'quali riforme servirebbero per ridurre la spesa pubblica', 8 cittadini su 10 rispondono la riduzione del numero e delle indennità dei parlamentari, 7 su 10 il taglio del numero e delle indennità dei consiglieri regionali, 6 su 10 la riduzione degli stipendi dei manager delle aziende statali o partecipate, 5 su 10 il taglio dei costi di enti e organismi intermedi. La riforma delle Province è considerata prioritaria solo dal 16% dei cittadini che si dichiarano elettori del PD, dal 15% dei cittadini che si dichiarano elettori di FI e dal 17% dei cittadini che si dichiarano elettori del Movimento 5 Stelle.
Che ne pensa Saitta, Presidente UPI
"Questa ricerca - sottolinea il Presidente Saitta - dimostra che, contrariamente a quanto si continua a dire, non sono affatto i cittadini a volere l'abolizione delle Province, che, anzi, sanno benissimo essere una riforma per nulla prioritaria. L'accanimento contro le Province è solo la risposta di una politica debole che, non volendo ascoltare le reali richieste del Paese, cerca di autoassolversi perchè non e' in grado di autoriformarsi. Ma il vero dramma è che per inseguire slogan che non sono nemmeno condivisi dai loro elettori, i politici stanno tagliando tutte le risorse delle Province destinate ai servizi essenziali. Quando le scuole resteranno chiuse e le strade non saranno più curate, i cittadini andranno a protestare sotto il Parlamento. Allora sarà chiara la totale mancanza di visione di futuro di una riforma sbagliata che sostenendo di volere svuotare le Province, in realtà non fa altro che cancellare servizi essenziali".
Che ne pensiamo noi. Il 'Papiro'
Tradizione secolare nelle università la goliardia. In particolare fino al '68 c'erano ordini, tribunali, cerimonie e quant'altro. Ogni matricola però non poteva entrare in Ateneo, pena severissime sanzioni, senza il proprio documento di riconoscimento, detto Papiro, in alcuni casi vera e propria opera d'arte per disegni e decorazioni. Ci dovevano essere una serie di cose, obbligatorie. Che andavano dai numeri delle linee tranviarie che passavano in prossimità alle poesie e alle canzoni non proprio da educande, il moto perpetuo, le osterie e le coswe più strane. Alla verifica da parte degli anziani le omissioni costavano care o in sigarette o, nei casi più gravi, al bar. Rarissimamente si trovava un Papiro con tutto in regola. Se succedeva il più 'bollato', quello cioè più anziano, afferrava il documento lasciandolo andare con il che finiva per terra. La motivazione sentenza di condanna, inappellabile, era del tipo “ma vuoi prenderci in giro? Il tuo Papiro non vola!”. Ovviamente in questo caso scattavano le attenuanti ma non la revoca della condanna.
Questione Province e questione Papiro la stessa cosa. Assolutamente inutile cercare di far valere la ragione, inutile smentire le ragioni dei demolitori, inutile presentare conti, fra l'altro anche di organismi ufficiali, che di risparmio dicono non se ne veda neanche l'ombra, inutile prospettare lo scenario che scelte ideologiche determineranno per la coda di problemi che vi sarà e per anni. Inutile contro tutto questo ragion non vale. Il trionfo del papiro.
I demolitori quand'anche venissero costretti ad ammettere che si sta facendo, termine di moda, una porcata, avrebbero sempre un'arma di riserva: Provincia? Non vola, e quindi pollice verso.
A Roma non possono fare diversamente. Cinchischiano a tutto spiano sulle riforme. Devono dire che qualcosa fanno, ed ecco trovato cosa: via le Province motivando con la colossale balla dei risparmi, balla che fa il paio con quella delle armi di distruzione di massa di Saddam.
A Roma (delenda Cartago, pardon, delenda Provincia) fanno qualcosa nella direzione di ridurre le loro indennità. E' poco, anzi pochissimo e allora ecco trovata la soluzione. Niente soldi a nessun titolo agli amministratori che devono svolgere il loro incarico gratis con la maggior parte di loro che non prende in un anno quel che un parlamentare prende in un mese. Democrazia a pallino perchè se un amministratore deve passare la giornata oltre che in Comune anche in Provincia di tempo per lui non ne rimane. Chi può farlo? Tre tipi di persone: 1) un ricco 2) un pensionato 3) Uno che prende lo stipendio da chi gli lascia tutto il tempo per l'incarico pubblico (e chi può essere? Il mecenate? E dove li si trovano ora? E allora chi ? La riposta al lettore. Nessuno degli altri potrà farlo. Papiro salvo, democrazia alle ortiche.
Pensata bene, molto bene guardando avanti. Alla faccia in particolare di quelli che hanno sostenuto a spada tratta il Provincicidio, allineandosi ai creduloni delle armi di massa o della cosiddetta e mai esistita 'primavera araba'. Ma di cosa ci sia dietro non se ne è accorto nessuno...
Il dispositivo della sentenza
Riportiamo il dispositivo della sentenza con la quale a notte del Solstizio d'Inverno la Camera con soli 227 voti a favore (su 630) contro 11, gli altri fuori dall'aula, ha emesso verdetto di condanna per la maggior parte delle Province. Per ora tal quale, riservando poi qualche commento a verifiche effettuate. Noi pubblichiamo infatti quello che era il testo uscito dalla Commissione non avendo ancora, a poche ore dal voto, il testo ufficiale (23.XII. Il testo è confermato - ndr)
Un solo accenno: confermata la specificità di Sondrio, Belluno, Verbano-Cusio-Ossola ma già due punti da chiarire: 1) le risorse 2) Sindrome Mandrake. Per il primo tutto da vedere. Per il secondo i tre poveri Presidenti delle tre Provincie citate come faranno da soli a svolgere tutti quei compiti oltre a fare anche il Sindaco.
Un codicillo: ma nelle Province a Statuto Speciale perchè si consentono invece lauti compensi agli amministratori?
Di seguito il testo uscito dalla Commissione Affari Costituzionali
Ddl di riordino delle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni dei Comuni
1.3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
1. Identico.
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L'elezione del presidente della provincia avviene previa convocazione dell'assemblea dei sindaci da parte del sindaco del comune capoluogo.
4. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.
Capo III
LE PROVINCE
Art. 11.
(Disposizioni generali).
1. Le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all'articolo 15.
2. Restano comunque ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome a statuto speciale di Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Organi delle province).
1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).
1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10.
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
9. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).
1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8, 9 e 10.
11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
Art. 15.
(Riordino delle funzioni delle province).
1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.