Chiarezza ufficiale su quel che si può fare e quel che no
OGGETTO: Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299, del 2 dicembre 2020, è
stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 158, con il quale sono state introdotte
limitate modifiche alla normativa emergenziale in materia di contrasto alla diffusione del
virus COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo.
Anche in attuazione del suddetto decreto-legge, il successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato, nella medesima
data, sulla G.U., Serie Generale n. 301, ha quindi dettato le misure volte a fronteggiare,
dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, l’emergenza epidemiologica in atto,
riproponendo in larga parte, salvo alcune novità, le prescrizioni di cui al d.P.C.M. del 3
novembre scorso.
GABINETTO DEL MINISTRO
Viene innanzitutto ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre
alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale
(area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto
inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa).
Nel fare rinvio a quanto già illustrato con circolare del 7 novembre u.s., in
merito all’impianto regolatorio del citato d.P.C.M. del 3 novembre 2020 e alle logiche
ispiratrici della sua articolazione, di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito ai
principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.
Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma
1, del D.L. n. 158/2020).
L’articolo in epigrafe estende il limite massimo di vigenza dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da
trenta a cinquanta giorni.
É sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del d.P.C.M. del
3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato
al 15 gennaio 2021.
Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4,
del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)
Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione
delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività
natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi
spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge
n.158/2020 detta una normativa specifica in materia.
In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di
spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo
livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute.
Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020
e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore
propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse
cause eccettuative.
GABINETTO DEL MINISTRO
Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione
o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il
suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.
Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso
del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza
di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi
assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del
Governo.
La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4,
del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3,
del citato d.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia
oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino
alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.
Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lett. r), del d.P.C.M. 3 dicembre
2020)
La disposizione in epigrafe, nel confermare la sospensione delle mostre e
dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,
prevede l’apertura delle biblioteche, con la precisazione che i relativi servizi sono offerti
su prenotazione, nonché degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Attività didattica in presenza; tavolo di coordinamento presso le Prefetture –
UTG (art. 1, comma 9, lett. s), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)
A parziale modifica della previgente disciplina, nell’articolo in esame si
prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia
garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado.
In tale specifico ambito, la stessa disposizione prevede che i Prefetti
svolgano un’importante funzione di coordinamento, volta ad assicurare che l’effettiva
GABINETTO DEL MINISTRO
ripresa delle attività didattiche in presenza, per le predette istituzioni scolastiche, venga a
coniugarsi con le capacità del sistema di mobilità pubblica.
A tal fine la disposizione in commento istituisce presso ciascuna Prefettura,
presieduto dal Prefetto, un tavolo di coordinamento che, oltre alle amministrazioni statali
del comparto scolastico e dei trasporti, vede coinvolte tutte le amministrazioni territoriali
e le aziende di trasporto locale.
A tale sede istituzionale è affidata la definizione del più idoneo raccordo fra
gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di
trasporto a tal fine utilizzabili.
Fermo restando che la particolare e complessa attività in parola potrà
richiedere ulteriori indirizzi di carattere operativo, per i quali si fa riserva, è opportuno
evidenziare che il compito affidato ai Prefetti si inscrive nell’ambito delle funzioni di
rappresentanza generale del governo, di coordinamento delle amministrazioni statali
periferiche e di leale collaborazione con le autonomie territoriali, di cui all’art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Si rileva, altresì, che l’obiettivo di ripristinare nella misura del 75% della
popolazione studentesca interessata la didattica in presenza ha un orizzonte temporale
fissato, come detto, alla data del 7 gennaio 2021; sicché la convocazione del tavolo e le
conseguenti attività coordinamentali andranno sollecitamente avviate dalle SS.LL., al fine
di elaborare per tempo il documento operativo, previsto dalla norma, contenente le varie
misure che i diversi attori istituzionali dovranno porre in essere nell’ambito delle
rispettive competenze.
L’importanza che si annette all’adozione del documento operativo e alla sua
piena e tempestiva applicazione è testimoniata da vari elementi.
Innanzitutto, il documento deve indicare un termine, pienamente
compatibile con la data prefissata dal d.P.C.M., entro il quale devono essere assunte le
misure condivise.
Inoltre, nel caso in cui, trascorso il termine indicato, sussista una situazione
di inerzia, la disposizione, oltre a richiamare il potere sostitutivo del Prefetto di cui all’art.
11, comma 4, del citato D. Lgs. n. 300/1999, contempla l’esercizio da parte del Presidente
della Regione del potere di ordinanza, ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
volto a garantire le misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità stabilite dal d.P.C.M..
GABINETTO DEL MINISTRO
Il ricorso al potere di ordinanza regionale, con efficacia limitata all’ambito
provinciale per il quale dovesse rendersi necessario il suo esercizio, si configura come
intervento “di chiusura”, ipotizzabile nel caso in cui l’azione diretta a riattivare la didattica
in presenza dovesse incorrere in criticità di varia natura, non superabili attraverso
l’espletamento della fase di coordinamento.
Per altro verso, potranno ben presentarsi situazioni nelle quali il raccordo
fra i due comparti, scolastico e trasportistico, sia già stato raggiunto in modo
soddisfacente attraverso precedenti interlocuzioni avvenute a livello territoriale; sicché, in
questo caso, il tavolo di coordinamento presso la Prefettura prenderà atto dell’intesa
raggiunta, da trasfondere nel documento operativo, avendone verificato la sostenibilità
rispetto agli obiettivi prefissati.
Inoltre, si osserva come la partecipazione al tavolo di coordinamento dei
sindaci e dei sindaci metropolitani potrà altresì consentire, per il raggiungimento delle
finalità in discorso, la più ampia valutazione di iniziative attivabili anche su altri piani e
con l’eventuale coinvolgimento di altri settori parimenti “sensibili” rispetto alla domanda
che investe il sistema del trasporto pubblico.
Tenuto conto della particolare delicatezza e rilevanza della tematica, si
pregano le SS.LL. di voler tenere puntualmente informato questo Gabinetto
sull’andamento del tavolo, fornendo periodici report e segnalando, con ogni urgenza, le
eventuali difficoltà che dovessero emergere nel corso dei lavori.
Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) del d.P.C.M. 3
dicembre 2020)
La disposizione in commento introduce alcune significative novità rispetto
alla previgente disciplina in materia.
Infatti, con una più dettagliata formulazione, viene precisato che nelle
giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre
che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi
commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi
assimilabili.
Viene inoltre ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante
le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti
agricoli e florovivaistici.
GABINETTO DEL MINISTRO
Un ulteriore profilo di novità è riferito all’apertura degli esercizi
commerciali al dettaglio, che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è
consentita fino alle ore 21.00, allo scopo di venire incontro alle esigenze di mobilità legate
allo shopping natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l’accesso ai negozi.
Ristorazione negli alberghi (art. 1, comma 9 lett. gg) del d.P.C.M. 3
dicembre 2020)
Con una specifica previsione contenuta nell’articolo in esame è stato
stabilito che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio
2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con
servizio in camera. Resta pertanto preclusa, in quella giornata, ogni forma di ristorazione
negli appositi spazi comuni eventualmente presenti nelle suddette strutture.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in specifiche
strutture (art. 1, comma 9, lett. hh) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)
Rispetto alla precedente disciplina, il novero degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande che restano comunque aperti è stato esteso alle
aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo gli itinerari europei E45 ed E55 e a
quelle presenti nei porti e negli interporti.
Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. oo) del d.P.C.M. 3
dicembre 2020)
La citata disposizione fa decorrere dal 7 gennaio 2021 l’apertura, per gli
sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro
subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
* * * *
Nel rilevare che la disciplina relativa alle misure di contenimento del
contagio da osservare in “area arancione” e in “area rossa”, di cui agli art. 2 e 3 del nuovo
d.P.C.M., non differisce da quella dettata dal precedente provvedimento emergenziale, si
richiama l’attenzione su alcune modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli
ingressi in Italia dall’estero.
In particolare, si segnala quanto previsto dall’art. 8, commi 6 e 7.
GABINETTO DEL MINISTRO
In base alla lett. a) del comma 6, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso
di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più
Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, occorrerà presentare al vettore e agli
organi preposti ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti
all’ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. La mancata
presentazione di tale attestazione comporterà, fra l’altro, l’applicazione dell’obbligo di
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni.
Fino al 9 dicembre 2020, per effetto della disposizione finale di cui all’art.
14, comma 3, del d.P.C.M., continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni
contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48
ore successive all’ingresso nel territorio nazionale.
Invece, nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021,
l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà
comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia,
facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 6,
comma 1, del nuovo d.P.C.M., provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (art. 8, comma
6, lett. b).
Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad
esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che,
recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria
residenza.
Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l’obbligo
della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti
delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1, abbiano
soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 in
uno o più giorni compresi nell’arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.
Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che,
trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale
anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.
Degna di nota è, altresì, l’introduzione, all’art. 8, comma 7, lett. p), di una
nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguardante i
voli “COVID-tested”, di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre
2020 e successive modificazioni.
GABINETTO DEL MINISTRO
Si segnala, infine, la previsione di cui all’art. 10, comma 7, del d.P.C.M.,
relativa alla sospensione, a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, dei
servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi
di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani.
Dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 è altresì fatto divieto alle
società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera,
impiegate in servizi di crociera, di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta
inoperosa.
* * * *
Si raccomanda di voler pianificare, nell’ambito dei lavori del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirati servizi di controllo del territorio,
specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di
maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche
involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale.
All’uopo, andranno opportunamente sensibilizzati tutti gli attori della
sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di
rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno.
Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali
arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli
spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del
nuovo d.P.C.M.
Si confida nella consueta puntuale attuazione delle funzioni di esecuzione e
monitoraggio, ribadite dall’art. 13 del nuovo d.P.C.M., e si ringrazia per l’attenzione.
IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi